Autotutela in tema di esclusione di concorrenti da gare d'appalto

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
18 Ottobre 2018

Questo UTC, in base alle risultanze di gara, ha aggiudicato, in via provvisoria, all’operatore economico “xxxxx”, i lavori di adeguamento funzionale normativo delle strutture sportive di ….

 

La gara è stata espletata con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016, da apposita commissione nominata ex lege. L’operatore economico classificatosi al secondo posto della graduatoria di gara ha chiesto, in autotutela, per evitare il ricorso alla competente magistratura, di voler escludere il concorrente “xxxxx”, primo classificato, per aver omesso di allegare il cronoprogramma dei lavori nella busta “offerta tempo”.

Il disciplinare di gara approvato, per quanto attiene alla esatta produzione dei documenti previsti dal precitato criterio “offerta tempo” riporta quanto in appresso: “ Offerta Tempo -In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l’offerta tempo come descritti agli articoli seguenti. Non saranno attribuiti punteggi per riduzioni che comportano tempi di esecuzione inferiori a gg. 100 (cento). L’offerta tempo è formulata, utilizzando l’Allegato modello G, mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sui giorni di esecuzione posti a base di gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, con le seguenti precisazioni:

a) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;

b) in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione percentuale indicata in lettere;

c) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all’unità di giorno superiore”. Il modello -allegato “G” – è formulato come segue : “ Il sottoscritto …omissis… DICHIARA Di effettuare la seguente offerta sul tempo di esecuzione dei lavori in oggetto del presente appalto, mediante un ribasso percentuale sui giorni di esecuzione posti a base di gara (fissati in xxxx giorni) pari al: cifre _____% lettere__________ per cento (Le cifre potranno essere espresse con un numero massimo di tre decimali. Qualora gli stessi fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al 3° decimale). Corrispondente ad un tempo complessivo offerto di giorni: cifre ______ (giorni) lettere _______________ (giorni)

 

DICHIARA ALTRESI’ di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del c.c.; (per i costituendi raggruppamenti di imprese e consorzi ordinari) di conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

DATA _______________ TIMBRO E FIRMA

 

N.B. La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. Tale modello fac-simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello stesso si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara. All’offerta tempo deve allegarsi cronoprogramma.”

 

Ciò posto si formula il seguente quesito:

1. E’ legittimo escludere l’operatore “ xxxx”, primo classificato, anche in autotutela, per non aver allegato il cronoprogramma dei lavori, condizione non annoverata nel disciplinare, ne esplicitamente sanzionata con l’esclusione, ma solo nelle note della modulistica di gara?

2. In caso di risposta positiva, è possibile indicare la giusta procedura per attivare l’autotutela?

 


 

Risposta

È pacifico principio giurisprudenziale, conforme al favor legis partecipationis, di interpretare le clausole dubbie nel senso più favorevole alla partecipazione dei concorrenti e, comunque, di escludere le imprese solo in presenza di chiare ed univoche clausole espulsive ove violate. In siffatto caso, la previsione in una mera nota (bene) di un modello (che nell’ordine gerarchico tra bando, disciplinare modulistica, si pone all’ultimo livello in caso di dubbi nascenti nel rapporto tra le previsioni di ciascuno di essi), valutata in rapporto al precitato principio, conduce a far prevalere la conservazione della partecipazione alla gara piuttosto che all’esclusione, eventualmente ricorrendo al soccorso istruttorio, tenuto conto che sono considerate irregolarità essenziali non sanabili solo le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

 

La mancanza di un adempimento che si risolve in una semplice irregolarità formale  non si traduce in una modifica sostanziale del contenuto dell’offerta (cfr., in termini, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, ord. caut. 7 febbraio 2018, n. 73 e TAR Umbria sent. n. 218/2018 ), ma solo in una mera specificazione e/o conferma di un dato comunque presente.

 

Pertanto, ove nella fattispecie la tabella del cronoprogramma non incida sulla esatta individuazione del contenuto dell’offerta, comunque individuabile in base all’offerta tecnica complessivamente presentata, non ricorrerebbe una violazione essenziale. In questo senso, ad esempio, è stato ritenuta illegittima l’esclusione motivata da eccesso di formalismo (cfr. TAR Sicilia- Palermo, sent. n. 628/2018).

 

Invero, l’esclusione del soccorso istruttorio nel caso alle offerte è stata legata alla ratio di non consentire alcuna modificazione dell’offerta dopo che sia decorso il termine per la presentazione di essa. Pertanto, ove non si verifichi una siffatta situazione, non sussisterebbero ragioni per il soccorso (arg. Tar Sicilia – Catania, Sez. IV, 4 giugno 2018, n. 1137).

 

Secondo alcuni Pareri ANAC (in accordo con parte della giurisprudenza amministrativa : Cfr. TAR Puglia – Lecce, sez. III, 29/04/2016, n. 712; TAR Lombardia, sez. IV, 24/06/2016, n. 1276; TAR Puglia – Bari, sez. I, 20/07/2016, n. 948; TAR Roma, sez. II, 15/03/2017, n. 3541) che hanno riguardato la fattispecie del soccorso istruttorio successivo all’aggiudicazione, è stato osservato che ove non si tratti di integrazione o regolarizzazione di documentazione prodotta a comprova del possesso dei requisiti già dichiarati,  bensì della produzione di una dichiarazione sostitutiva mancante, la cui assenza non sia stata tempestivamente rilevata dalla stazione appaltante nella fase di verifica della documentazione amministrativa,  è legittima la riattivazione del soccorso istruttorio al fine di completare il processo di emendamento di ulteriori e diverse irregolarità formali (Pareri di Precontenzioso n. 50 del 01/02/2017 e n. 946 del 13/09/2017).

 

Laddove, quindi, la contro interessata ritenesse diversamente potrà ricorrere alle tutele, anche cautelari, previste dal Codice dei contratti, restando la stazione appaltante in attesa della decisione del G.A. in  caso di ricorso proposto, secondo le previsioni dell’art. 32, comma 11, del Codice.

 

 

Dott. Eugenio De Carlo 15/10/2018

 

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