Sul tema specifico è intervento l’ARAN con due recenti orientamenti applicativi.
Si premette che il riferimento è all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 e al nuovo CCNL delle funzioni locali stipulato il 21.5.2018 che all’art. 67, comma 1, stabilisce che nell’importo consolidato previsto dal medesimo comma confluisce anche l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”.
Con l’orientamento CFL7 l’Aran ha precisato che non possono in alcun modo essere inserite nella parte stabile del Fondo di cui all’art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 le risorse di cui al quesito qualora non stanziate dall’Ente negli anni precedenti.
A fronte di tale impossibilità l’ARAN ha tuttavia avuto modo di precisare che, al fine di correggere il mancato inserimento nel fondo dello 0,20% del monte salari 2001, potrà procedere ad un eventuale intervento correttivo che prevede un intervento di ricostruzione del fondo a partire dalla prima annualità in cui l’errore si è verificato.
L’intervento di ricostruzione del fondo dovrà prevedere ovviamente il coinvolgimento dei revisori dei conti e dovrà prevedere la variazione del conto annuale, previa richiesta alla Ragioneria generale dello Stato evidenziando le ragioni che giustificano tale intervento correttivo.
Una soluzione prospettata da alcuni autorevoli operatori va nel senso di inserire comunque nell’ unico importo consolidato 2017 tale somma in quanto lo impone il nuovo CCNL; a questo punto la verifica del limite verrebbe fatta solo al termine del processo di costituzione del fondo e non “voce per voce”. In questo modo, peraltro, ci si troverà la voce comunque inclusa qualora un giorno dovesse essere eliminato il fondo.
Dott. Angelo Maria Savazzi 12/10/2018