Gruppo comunale di minoranza

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
19 Ottobre 2018

Il gruppo comunale di minoranza di questo Comune rileva che le delibere di Giunta Comunale vengono pubblicate alcuni mesi dopo la data della seduta della Giunta, e chiede quindi che venga loro comunicata, mensilmente, una lista contenente l’elenco delle date delle sedute di Giunta Comunale con i relativi oggetti delle Delibere adottate.

 

Siamo pertanto a chiedere:

 1.E’ obbligatorio comunicare alla minoranza tale elenco?

 

2.Esistono norme giuridiche o pronunce giurisprudenziali che indicano espressamente un tempo limite, dalla data della seduta, entro il quale le proposte adottate devono essere poi pubblicate?

3.L’eventuale impugnazione di una Delibera da parte della minoranza, decorre dalla data della seduta della Giunta (che è antecedente) o dalla pubblicazione della delibera (che è successiva)?

 

Nel caso in cui la richiesta della minoranza NON fosse accoglibile, vogliate cortesemente indicare gli elementi giuridici in base ai quali impostare una risposta da parte di questa Amministrazione.

 


 

Risposta

In ordine ai quesiti posti, si risponde come segue:

 

1.    Non sussiste alcuna previsione normativa nel TUEL che preveda tale obbligo. Infatti, l’art. 125 TU cit. dispone che contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.

 

I lavori della giunta, infatti, sono prerogativa dell’esecutivo e non incidono sui diritti dei consiglieri di cui all’art. 43 TUEL che indica con precise le prerogative di ciascuno di essi.

 

2.    Quanto ai termini di pubblicazione, l’art. 124 TUEL dispone che tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

 

Si ricorda che in passato il Legislatore aveva previsto un termine per la pubblicazione delle deliberazioni (cfr artt. 3 e 21 L. 530/1947) a cui, tuttavia, la giurisprudenza formatasi in materia aveva riconosciuto carattere ordinatorio ritenendo che l'omessa pubblicazione rilevasse come mera irregolarità sanabile da parte dell'amministrazione. (Cons. Stato, Sez. V, n. 279/1960). Peraltro, come noto, la previsione di un termine per la pubblicazione delle deliberazioni non è stata ribadita nel contesto della normativa attualmente vigente. Tanto premesso, il Min. Interno ritiene che, pur concretandosi in una grave violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, il mancato tempestivo adempimento della pubblicazione delle deliberazioni non comporta l'illegittimità delle stesse. Và da sé che la decorrenza del termine per l'impugnazione resta correlata alla data di pubblicazione (parere 30.9.2004 Min. Interno).

 

L’art. 134, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) sancisce che “Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. (…)”; la detta pubblicazione è prevista dall’art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) per le delibere degli organi di governo dell’ente territoriale, quali Consiglio e Giunta municipale, e costituisce – tra l’altro – segmento procedurale il cui adempimento è preordinato a far conseguire l’esecutività all’atto stesso (TAR Toscana, Sez. ii, 28 luglio 2004, n. 2833; cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2004, n. 762; cons. Stato, Sez. Vi, 6 marzo 2003). La tesi maggioritaria seguita dalla prassi e dalla maggior parte degli autori ricollega l’esecutività al computo dall’inizio della pubblicazione: in buona sostanza, il termine dei dieci giorni decorre dalla pubblicazione della deliberazione secondo le modalità con cui la stessa pubblicazione si realizza, cioè a partire dalla materiale pubblicazione sull’Albo dell’ente. È doveroso tuttavia dar conto di una tesi minoritaria, che si fonda su un parere del Ministero dell’interno (13 settembre 2006) rimasto assolutamente isolato nella prassi dei comuni, secondo cui “il computo iniziale dei 10 giorni debba compiersi con riferimento al termine della pubblicazione da effettuarsi per 15 giorni”. Secondo il Ministero dell’interno, infatti, va condiviso l’orientamento della Corte di cassazione in base al quale solamente “alla scadenza del quindicesimo giorno il sub-procedimento di pubblicazione è perfezionato e le deliberazioni non soggette al controllo preventivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione, divengono esecutive” (Cass. civ., Sez. I, 3 maggio 1999, n. 4397).

 

3  L’impugnazione decorre dalla conoscenza dell’atto in caso di lesioni di posizioni soggettive individuali ovvero decorsi 15 gg. dalla pubblicazione in caso di provvedimenti di ordine generale.

 

Circa i consiglieri la tardiva pubblicazione di delibere di giunta piuttosto che fondare ricorso al TAR può legittimare una segnalazione alla Prefettura e/o all’Anac ed al segretario comunale quale responsabile della trasparenza nell’ambito dell’anticorruzione in relazione ai principio di cui alla legge 190/2012 ed al d.lgs. n. 33/2013.

 

 

Dott. Eugenio De Carlo 16/10/2018

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