Erogazione degli incentivi per funzioni tecniche in mancanza di preventivo impegno di spesa
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 3 settembre 2018, n. 3158
Servizi Comunali Organizzazione e funzionamentoMASSIMA
costituiscono principio pacifico, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi (cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555), quello per cui i contratti con la Pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e - salva la deroga prevista dall'art. 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio” - con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto; tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (ciò che vale ad escludere l’idoneità di una mera delibera comunale, deputata ad altra funzione e priva del relativo impegno di spesa, nonché dell'indicazione dei mezzi per far fronte al compenso del professionista).
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Va contemperato l’interesse pubblico all’energia rinnovabile con la tutela del paesaggio
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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