Inapplicabilità del decreto salva casa ai provvedimenti adottati in precedenza e mero superamento della tolleranza costruttiva
Consiglio di Stato, sezione IV - Sentenza 2 aprile 2025, n. 2771
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede se l'art. 41 del regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924 sia ancora vigente nell'ordinamento attuale e in quali ipotesi e/o fattispecie possa essere motivatamente applicato. Si chiede altresì, nel caso la predetta norma fosse vigente, come si coordina alla normativa vigente ed in particolare alle disposizioni in materia di codice degli appalti.
La norma risulta ancora in vigore ma, di fatto, ormai superata dalla più ampia formulazione delle previsioni di cui all’art. 63 del Codice dei contratti pubblici d.lgs. n.50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), che contempla sia le ipotesi di cui all’art. 41 del RD 827/1924 sia ulteriori ipotesi.
In ogni caso, quest’ultimo articolo non si applica ai contratti di appalti di forniture, di servizi e di lavori né alle concessioni di servizi o di lavori o miste così come previsti dal citato Codice, ma può applicarsi, ad es., alle ipotesi di affidamenti di concessioni di beni patrimoniali o demaniali pubblici, ove per queste non si applichino per analogia le disposizioni del predetto Codice, e/o in ordine alla stipulazione di contratti attivi (ossia che procurino una entrata e non una spesa, come negli appalti) per l’ente (si pensi, ad es., al caso di locazione di immobili comunali o di alienazione degli stessi, in cui l’ente opera come privato, ossia iure privatorum).
Dott. Eugenio De Carlo 17/10/2018
Consiglio di Stato, sezione IV - Sentenza 2 aprile 2025, n. 2771
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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