Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla ottava “Richiesta di pagamento” alla C.E.
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
Risposta al quesito del Dott. Agostino Pasquini
QuesitiAccordi di separazione personale, scioglimento o cessazione effetti civili di matrimonio – Art. 12 D.L. n. 132/2014.
I coniugi allo sportello chiedono il “divorzio” e lo vorrebbero immediatamente. Il matrimonio CIVILE (parte I^ davanti al Sindaco) è stato celebrato in questo Comune nel 2013 e gli sposi sono entrambi ivi residenti. La figlia, maggiorenne (ed ora emigrata in altro Comune) è figlia solo della madre. Si tratta perciò di: SCIOGLIMENTO DEGLI EFFETTI CIVILI. Come procedere? E’ corretta la mia interpretazione? Va prima richiesta una SEPARAZIONE PERSONALE (prima un accordo e dopo i 30 giorni la conferma) e solo dopo SEI MESI possono chiedere lo SCIOGLIMENTO (stessa procedura della: prima un accordo e dopo i 30 giorni? Nella norma si legge: “Ai fini del divorzio, occorre che sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziaria dei coniugi oppure sia stata omologata la separazione consensuale e dette separazioni si siano protratte ininterrottamente per almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quanto il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato (art. 6), ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti l'ufficiale di stato civile (art. 12). Tale procedura può portare ad un accordo di natura consensuale” Tra la SEPARAZIONE e lo SCIOGLIMENTO/DIVORZIO i coniugi, nella scheda Anagrafica, per quanto riguarda lo stato Civile, rimangono coniugati fino alla richiesta di SCIOGLIMENTO. A SCIOGLIMENTO avvenuto (e confermato dopo i 30 gg.) la data da indicare come: “DIVORZIO” sarà quella dell’accordo di richiesta (dopo i 6 mesi) di questa seconda fase. Giusto?
Cominciamo dalla ricostruzione del caso.
Se il matrimonio è stato celebrato dal Sindaco, si tratta di scioglimento consensuale e non di cessazione degli effetti civili (solo per matrimoni religiosi)
A tal proposito si devono fare due passaggi: la separazione e lo scioglimento.
Per prima cosa è bene che decidano se fare o meno un divorzio con avvocati (necessario se hanno dei beni in comune) o senza avvocato. Questo problema non la riguarda, ma dovrà darne atto nei suoi atti.
Vediamo poi la norma:
D.L. 12-9-2014 n. 132 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
Art. 12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile
1. I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo. […]
Vediamo le formule degli atti.
FORM. 121-ter
Accordo di separazione personale dei coniugi ai sensi dell’articolo 12, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162
(articolo 63, primo comma, lettera g-ter, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396)
Oggi ……… avanti a me ………, Ufficiale dello stato civile del Comune di …, … (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), sono comparsi i coniugi … (indicare le complete generalità del primo coniuge), con l’assistenza dell’avvocato … (indicare le generalità dell’avvocato, se presente per assistere la parte), e … (indicare le complete generalità del secondo coniuge), con l’assistenza dell’avvocato … (indicare le generalità dell’avvocato, se presente per assistere la parte, anche se è lo stesso dell’altra parte), i quali mi dichiarano:
- di avere contratto matrimonio in data …, in ……, dinanzi a …, di cui all’atto iscritto/trascritto nei registri dello stato civile del Comune di …, n. … parte … serie … anno …;
- di essere/non essere parti in giudizio pendente, concernente la separazione personale tra gli stessi (in caso affermativo, indicare l’autorità giudiziaria);
- di non essere genitori di figli minori;
- di non essere genitori di figli maggiorenni incapaci;
- di non essere genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- di non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale;
- di volersi separare consensualmente.
A tal fine mi hanno prodotto i seguenti documenti: (elencarli - copia integrale atto di matrimonio ) che, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.
Ho invitato le parti a comparire nuovamente davanti a questo Ufficio per la conferma dell’accordo nel giorno … (indicare una data non inferiore a trenta giorni da quella dell’accordo) e li ho informati che la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
Il presente atto viene letto ai dichiaranti i quali, insieme con me e con gli avvocati presenti per assisterli, lo sottoscrivono.
Da questo atto sono di fatto in regime di separazione coniugale e dalla data di questo atto devono passare sei mesi.
Dopo 30 giorni devono confermare la separazione con questo atto:
FORM. 121-quinquies - Conferma dell’accordo di separazione personale, o di scioglimento, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell’articolo 12, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162*
(articolo 63, primo comma, lettera g-ter, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396)
Oggi … avanti a me ………, Ufficiale dello stato civile del Comune di …, … (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), sono comparsi i coniugi … … (indicare le complete generalità del primo coniuge), con l’assistenza dell’avvocato … (indicare le generalità dell’avvocato, se presente per assistere la parte), e … … (indicare le complete generalità del secondo coniuge), con l’assistenza dell’avvocato … (indicare le generalità dell’avvocato, se presente per assistere la parte, anche se è lo stesso dell’altra parte), i quali mi dichiarano di volere confermare l’accordo di separazione (o di scioglimento, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio), concluso innanzi a questo ufficio in data …, di cui all’atto iscritto al n. … parte … serie … anno …… Il presente atto viene letto ai dichiaranti i quali, insieme con me e con gli avvocati presenti per assisterli, lo sottoscrivono.
Devono passare, come dicevamo, 6 mesi dal primo atto. Ciò è previsto da questa norma:
L. 1-12-1970 n. 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
Art. 3
1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:[…]
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970 .
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta. […]
Non si fa alcuna annotazione anagrafica per cui rimangono coniugati, ma appena confermata la separazione dovrà procedere all’annotazione a margine del matrimonio della separazione con questa formula:
FORM. 175-quinquies - Annotazione di separazione personale dei coniugi mediante accordo concluso
innanzi all’ufficiale dello stato civile*
(articolo 12, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e articolo 49, primo comma, lettera g-ter, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396)
Con accordo concluso innanzi all’ufficiale di stato civile del Comune di …, in data …, di cui all’atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile, al n. … parte … serie …, e confermato con dichiarazioni di cui all’atto iscritto nei predetti registri, al n. … parte … serie …, i coniugi (indicare le generalità dei coniugi) di cui al matrimonio controscritto si sono separati.
Dopo sei mesi vengono da lei e con le stesse modalità dichiarano lo scioglimento del matrimonio, con questa formula:
FORM. 121-quater - Accordo di scioglimento (o di cessazione degli effetti civili) del matrimonio ai sensi dell’articolo 12, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162*
(articolo 63, primo comma, lettera g-ter, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396)
Oggi … avanti a me ………, Ufficiale dello stato civile del Comune di …, … (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), sono comparsi i coniugi … … (indicare le complete generalità del primo coniuge), con l’assistenza dell’avvocato … (indicare le generalità dell’avvocato, se presente per assistere la parte), e … … (indicare le complete generalità del secondo coniuge), con l’assistenza dell’avvocato … (indicare le generalità dell’avvocato, se presente per assistere la parte, anche se è lo stesso dell’altra parte), i quali mi dichiarano:
- di avere contratto matrimonio in data …, in ……, dinanzi a …, di cui all’atto iscritto/trascritto nei registri dello stato civile del Comune di …, n. … parte … serie … anno …;
- di essere/non essere parti in giudizio pendente, concernente lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili) del matrimonio tra gli stessi (in caso affermativo, indicare l’autorità giudiziaria);
- di essere legalmente separati a seguito di … (indicare il provvedimento/la convenzione di negoziazione assistita/l’accordo che ha determinato la separazione, con tutti i dati per identificarlo) e di trovarsi in uno dei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), legge 10 dicembre 1970, n. 898;
- di non essere genitori di figli minori;
- di non essere genitori di figli maggiorenni incapaci;
- di non essere genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- di non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale;
- di volere lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili) del matrimonio.
A tal fine mi hanno prodotto i seguenti documenti: (elencarli) che, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro. Ho invitato le parti a comparire nuovamente davanti a questo Ufficio per la conferma dell’accordo nel giorno … (indicare una data non inferiore a trenta giorni da quella dell’accordo) e li ho informati che la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
Il presente atto viene letto ai dichiaranti i quali, insieme con me e con gli avvocati presenti per assisterli, lo sottoscrivono.
Dal giorno di questo atto sono di fatto e di diritto “divorziati”; la signorina dovrà però attendere almeno 300 giorni per potersi risposare (se fosse in cinta si presupporrebbe che il figlio sia del primo marito e dovrebbe ereditare da questo …).
L’ufficiale dello stato civile però non ha finito, in quanto deve riconvocarli dopo 30 giorni per la conferma (vedi stesso atto dopo i trenta giorni della separazione).
Poi dovrà promuovere le annotazioni, anche sulle relative nascite di entrambi e fare le comunicazioni all’anagrafe.
Tutti gli atti sono esenti dall’imposta di bollo, ma in occasione sia della separazione che del divorzio, dovrà riscuotere il diritto fisso, da registrare dove registra i diritti dei certificati anagrafici.
Il diritto non può essere superiore ai 16 euro della marca da bollo.
Dr. Agostino Pasquini 18/10/2018
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta di Andrea Dallatomasina
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 27 maggio 2025
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