Brevi riflessioni sul rimborso delle spese legali agli amministratori locali

Approfondimento di Eugenio De Carlo

Servizi Comunali Rimborso spese legali
di De Carlo Eugenio
19 Novembre 2018

Approfondimento di Eugenio De Carlo                                                          

Brevi riflessioni sul rimborso delle spese legali agli amministratori locali.

Eugenio De Carlo

 

Lart.86, comma 5, del TUEL, sostituito dall’art. 7 bis L. 125/2015, ha colmato un vuoto normativo, causa di incertezze interpretative e di contrasto tra diverse tesi, prevedendo l’ammissibilità (“è ammissibile”) del rimborso delle spese legali in favore degli amministratori locali. Non si tratta di un vero e proprio diritto cui corrisponde un obbligo, essendo ogni decisione  rimessa alla discrezionalità dell’ente (C.d.C. sez. Lazio, del. n. 203/2015 : <<la eventuale rimborsabilità delle spese legali agli amministratori è un atto di pura gestione che attiene alla discrezionalità dell’ente>>; Sez. Basilicata, del. n. 45/2017 : << …è necessario che l'ente predetermini, nelle forme previste dal rispettivo ordinamento, i criteri e le modalità cui devono attenersi per l'assegnazione o il riparto dello stanziamento ex art. 12 L. 241/1990)>>.

Comunque, il rimborso deve rispettare il principio della invarianza finanziaria, pur con i temperamenti di taluni indirizzi giuscontabili (cfr., ad es., C.d.C. Lazio, del. n. 58/2018: <<la disposizione non impedisce di per sé un eventuale aggravio di spesa, purché questo sia “neutralizzato”, ossia compensato contabilmente alla luce di altre disposizioni produttive di risparmi di spese o di maggiori entrate, essendo precluso ricorrere a tal fine all’approvazione di debiti fuori bilancio… non è necessario individuare uno specifico aggregato di bilancio a cui rapportare l’invarianza, come ritenuto da varie sezioni regionali di controllo  che hanno fatto riferimento, in particolare, alla Missione 1 per “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, in quanto da essa sono attinte le risorse per pagare le indennità degli Amministratori locali. …>>).

Tuttavia, resta il nodo dell’ambito operativo della  nuova disposizione: se la disposizione riguardi sia giudizi instaurati successivamente all’entrata in vigore, esclusivamente riferiti a fatti successivi o anche a fatti anteriori, sia giudizi instaurati anteriormente all’entrata in vigore, anche se conclusi successivamente. Secondo talune sezioni di controllo contabile, la novella avrebbe carattere irretroattivo, non essendo munita dal legislatore di efficacia retroattiva (cfr. Sez. contr. Lazio, del. n. 203/2015). Alla stregua di quest’indirizzo, stanziare risorse per soddisfare istanze di rimborso, ora per allora, per spese riferite a vicende o a fasi processuali concluse prima dell'entrata in vigore della norma (15 agosto 2015), significa riconoscere l'esistenza di una obbligazione prima e fuori del bilancio, evenienza questa esclusa dalla normativa; di conseguenza la norma in argomento non può trovare applicazione retroattiva nei riguardi di procedimenti conclusisi in data anteriore all’entrata in vigore legge n. 125/2015 (cfr. Sez. Basilicata, del. n. 45/2017; Sez. Veneto del. n. 240/2018).

La disposizione di che trattasi, sul piano strettamente letterale, quindi, risulta ancorata non già al momento genetico o naturalistico del fatto da cui è scaturito il procedimento o l’archiviazione, ma è riferita proprio alla conclusione del procedimento, con sentenza di assoluzione, o all’emanazione di un provvedimento di archiviazione. Allora, si potrebbe sostenere che  anche per i procedimenti e giudizi non definiti irrevocabilmente alla data di entrata in vigore della legge, il rimborso è ammissibile, sia pure nei limiti rimessi alla discrezionalità dell’ente locale, da definire in sede regolamentare, ed a quelli di ordine finanziario anzidetti, inerenti la clausola d’invarianza, secondo gli indirizzi giuscontabili più recenti.

20 ottobre 2018

 

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