Rendita proposta sbagliata, rimborso Imu dovuto

Approfondimento di Sergio Trovato

Servizi Comunali Rimborso
di Trovato Sergio
30 Ottobre 2018

Approfondimento di Sergio Trovato                                                                  

RENDITA PROPOSTA SBAGLIATA,

RIMBORSO IMU DOVUTO

Sergio Trovato

 

Il contribuente ha diritto al rimborso dell’Imu versata in misura eccedente il dovuto se ha sbagliato a calcolare la rendita catastale proposta. Il rimborso spetta non solo nei casi in cui l'errore nell’attribuzione della rendita viene commesso dell'Agenzia delle entrate, ma anche se la rendita viene proposta dall’interessato. Altrimenti l'amministrazione comunale otterrebbe un ingiustificato arricchimento, che darebbe luogo a un risarcimento del danno a favore del contribuente. Lo ha stabilito la commissione tributaria regionale di Roma, sezione XVI, con la sentenza 5944 del 14 settembre 2018.

Per il giudice d’appello, il nostro ordinamento tributario “non distingue se la rendita errata sia attribuibile al contribuente o all'amministrazione trattandosi, pur sempre, di rendita eccessiva e non giustificata”. In caso contrario, il comune “godrebbe di un ingiustificato arricchimento di una somma con ogni evidenza indebita”, “tale da giustificare il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, 2 comma, c.c”.

In realtà, sulla questione la Cassazione (ordinanza 20463/2017) si è espressa in modo diverso. Ha sostenuto, infatti, che i contribuenti non hanno diritto al rimborso dell'Ici, o di altre imposte pagate sugli immobili, se hanno commesso errori nel calcolo della rendita catastale. L'obbligo di restituzione di quanto pagato in misura superiore al dovuto è imposto solo quando l'errore nella quantificazione della rendita viene commesso dall'Agenzia delle entrate. Per i giudici di piazza Cavour, le variazioni della rendita hanno efficacia a partire dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali. Tuttavia, questa regola non vale quando si tratti di modifiche dovute a "correzioni  di  errori  materiali  di  fatto”, purché “l’errore di fatto sia  compiuto dall'ufficio e risulti evidente e incontestabile”.

Si tratta di una questione dibattuta da tempo, su cui in passato si è già espressa l’Agenzia del territorio (circolare 11/2005), che ha precisato in quali casi la rettifica della rendita ha effetti retroattivi e, per l’effetto, può dar luogo al rimborso di quanto pagato in eccedenza a titolo di Ici, Imu, Tasi e imposte erariali. Per rendere più trasparente la decorrenza degli effetti, l’Agenzia ha suggerito agli uffici locali di rendere esplicita negli atti catastali l'efficacia della rettifica.

22 ottobre 2018

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