Il ravvedimento operoso: l’applicabilità ai tributi locali del ravvedimento lunghissimo

Approfondimento di Luciano Catania

Servizi Comunali Ravvedimento operoso
di Catania Luciano
25 Ottobre 2018

Approfondimento di Luciano Catania                                                                              

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO: L’APPLICABILITA’ AI TRIBUTI LOCALI DEL RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO

Luciano Catania

 

Il “ravvedimento operoso” consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una sanzione ridotta rispetto a quella normale.

La determinazione delle sanzioni ridotte e degli interessi deve essere calcolata in base al numero di giorni di ritardo.

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, come modificato dal D. Lgs.  24 settembre 2015 n. 158/2015.

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, é soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, questa sanzione è ridotta alla metà.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e, comunque, non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Per l’applicazione del ravvedimento operoso ai tributi locali, non è necessaria la preventiva approvazione di un apposito regolamento.

Sulla materia è intervenuto il Ministero delle Finanze che, con la circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013, ha precisato le modalità di attivazione del ravvedimento operoso, rispetto ai tributi locali.

In particolare, il MEF specifica che, qualora il contribuente, pur avendo versato nei termini l’imposta, non abbia presentato la dichiarazione entro il 30 giugno, potrà, nei successivi 90 giorni e cioè fino al 30 settembre, avvalersi della facoltà di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, pagando la sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione prevista dall’art. 14 del D. Lgs. n. 504/1992.

Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso, si applica la sanzione del 30% dell'imposta e il contribuente non può più utilizzare questo strumento di definizione della controversia.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Ci sono quattro tipologie di ravvedimento:

  1. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di definire la propria posizione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  2. Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5%  dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  3. Ravvedimento Medio: applicabile dal 31° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  4. Ravvedimento Lungo: applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione e prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Con riferimento al ravvedimento “lungo”, relativamente ai tributi IMU/TASI, la dichiarazione (dovuta in caso di variazioni ed avendo effetti anche per gli anni successivi) dev'essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo (quella riferita all’anno 2018 va presentata entro il 30/06/2019), quindi, per la scadenza dell'acconto (16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento fino al 30 giugno dell'anno successivo, mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell'anno successivo.

Alcuni Comuni per regolamento permettono, comunque, il ravvedimento entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza.

La legge prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento, definito lunghissimo, fino a due e cinque anni solo per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.

Il comma 1-bis dell’art. 13 del D. Lgs. 472/1997 prevede, infatti, che le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater), si applichino ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il Comune di Palermo ha, però, introdotto tale possibilità con proprio regolamento, intendendo che il ravvedimento lunghissimo non sia direttamente applicabile in forza di legge (come le altre fattispecie) ma necessiti di una specifica disciplina, approvata dal Consiglio Comunale in forza della potestà regolamentare che gli deriva dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446.

Il capoluogo siciliano poggia la propria convinzione di potere introdurre il ravvedimento lunghissimo (da due a cinque anni) sull'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede che, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, nonché ridurre le sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

Il comune di Palermo intende incentivare gli adempimenti tardivi, anche se non specifica quali siano le circostanze esimenti o attenuanti delle quali tenere conto.

Il ravvedimento lunghissimo rappresenta per il Comune un'opportunità “per consolidare le entrate e ridurre il potenziale contenzioso”, mentre per il debitore è l'occasione per “regolarizzare le proprie violazioni con una riduzione delle sanzioni”.

Per il Comune, le superiori considerazioni non contrastano con il rispetto dei principi d’indisponibilità ed irrinunciabilità delle entrate tributarie, quale corollario del principio di legalità, in connessione, quindi, alla natura vincolata dell’azione amministrativa in materia tributaria.

In effetti, però, recentemente, la Corte dei Conti (sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. 8 maggio 2018, n. 140/2018/PAR) ha affermato che anche le sanzioni, come espressione del potere punitivo dell’Amministrazione, appartengono al novero delle potestà e dei diritti indisponibili in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi con la parte destinataria degli interventi sanzionatori.

Anche gli interessi dovuti in ragione di un tributo locale sono somme indisponibili ed irrinunciabili, attesa la natura accessoria di detta obbligazione, rispetto a quella principale (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civ., sent. n. 15808/2003).

La questione della legittima applicazione del ravvedimento operoso lunghissimo, quindi, va risolta conciliando le esigenze sottese al principio d’indisponibilità dell’obbligazione tributaria con altre esigenze altrettanto rilevanti, quali quelle della certezza dei rapporti giuridici, della sollecitudine nella riscossione delle somme dovute o del buon andamento dell’attività amministrativa.

 

22 ottobre 2018

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