Approfondimento di Luciano Catania
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TAR PUGLIA: IL MEF PUO’ IMPUGNARE I REGOLAMENTI MA NON LE DELIBERE DI FISSAZIONE ALIQUOTE
Luciano Catania
Secondo il Tar Lecce (prima sezione, sentenza 1481 del 12 ottobre 2018), il Ministero dell'Economia e delle Finanze non può impugnare le delibere comunali di determinazione delle aliquote ma solo i regolamenti sulle entrate tributarie, mentre la mancata pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze della delibera di conferma della maggiorazione Tasi non pregiudica l’applicazione della stessa per l’anno successivo.
Ai sensi dell’art. 52, comma 4, D. Lgs. 15 dicembre n. 446, Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.
Secondo i giudici amministrativi pugliesi, tale previsione normativa, poiché anteriore al nuovo sistema di riparto delle competenze delineato dalla legge costituzionale n. 2/2001, va interpretata restrittivamente, con riferimento esclusivo agli atti aventi natura regolamentare.
Il Mef, pertanto, non sarebbe stato legittimato ad impugnare la deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto, recante la determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2018, ma solo la delibera di approvazione del regolamento.
E’ indubbio, però, che qualora una successiva delibera consiliare modifichi una norma regolamentare, sussiste la competenza del MEF a impugnare il provvedimento ritenuto illegittimo.
Le delibere sulle entrate tributarie sono comunicate, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale, al Ministero Economia e Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, per una verifica sulla loro legittimità, con la possibilità per il Mef di impugnarli avanti gli organi di giustizia amministrativa.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per giurisprudenza consolidata, è titolare di una legittimazione straordinaria a ricorrere per l’annullamento, per motivi di legittimità, dei regolamenti e degli atti adottati dall’Ente locale in materia di entrate tributarie.
Tale legittimazione spetta ex lege e prescinde, oltre che dalla titolarità di una posizione giuridica differenziata in capo al Ministero, anche dall’esistenza di una lesione attuale e concreta alle prerogative del Ministero o agli specifici interessi istituzionali di cui lo stesso risulti portatore.
Il Consiglio di Stato (sezione V, sentenza 17 luglio 2014, n. 3817) ha avuto modo di chiarire che l’articolo 52 del d. lgs. n. 446 del 1997 attribuisce […] al Ministero dell'economia e delle finanze una sorta di legittimazione straordinaria a ricorrere alla giustizia amministrativa, per l'annullamento dei regolamenti e degli atti in materia di tributi adottati dall'ente locale, per motivi di legittimità. Tale legittimazione, conferita al Ministero dalla norma citata, prescinde dall'esistenza di una lesione di una situazione giuridica tutelabile in capo allo stesso dicastero, configurandosi come una legittimazione ex lege, esclusivamente in funzione e a tutela degli interessi pubblici la cui cura è affidata al Ministero dalla stessa legge (cfr. Cons. Stato, sez. 3, parere del 14 luglio 1998).
Il Dipartimento delle Finanze, sul proprio sito istituzionale (http://www.finanze.it) ricorda che per l’Imu e la Tasi la pubblicazione sul sito ministeriale costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. 201/ 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge 147/2013 - condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote.
In particolare, tali atti acquistano efficacia, per l’anno di riferimento, se pubblicati entro il termine del 28 ottobre dell’anno medesimo. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente.
Per il tributo sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, invece, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, la pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e svolge una finalità meramente informativa.
Per il Tar Lecce, la mancata pubblicazione sul sito governativo del provvedimento di conferma della maggiorazione Tasi, non ne determina l’invalidità, incidendo al più sulla sua efficacia per l’anno di riferimento. Evidentemente pensando che la deliberazione non pubblicata nel 2017 possa trovare efficacia nell’anno successivo, sempre dopo la sua pubblicazione che dovrà avvenire entro il 28 ottobre 2018.
I giudici pugliesi hanno richiamato la recente pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza del 17 gennaio 2018, n. 267) che ha ritenuto che il mancato rispetto del termine di legge per l'approvazione delle deliberazioni non comporta di per sé la loro illegittimità, ma incide solo sulla loro efficacia temporale, non potendo essere semplicemente applicate nell'esercizio in corso.
La pronuncia del CdS, però, riguardava il rispetto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sancisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s’intendono prorogate di anno in anno.
L’incidenza sull’efficacia e non sulla legittimità, in questo caso, è derivabile direttamente dalla legge.
In materia di maggiorazione Tasi, bisogna, poi, tenere conto del diverso orientamento del Tar Lazio (sentenza n. 140/2018) secondo cui la tardiva approvazione e pubblicazione della relativa delibera, non comporta solo l’inefficacia per l’anno in corso ma la definitiva perdita per il Comune di applicare la maggiorazione, anche se prevista negli anni precedenti.
21 ottobre 2018
presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Cassazione, Sezione lavoro, sentenza 31 luglio 2024, n. 21520.
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