Le aree destinate al parcheggio e alla manovra dei centri commerciali non sono assoggettabili alla Tarsu
Corte di giustizia tributaria del Lazio - sentenza n. 3131/2024
Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiUn contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento tarsu anni 2009/2012 , notificato nell'anno 2014, relativo ad una differenza di superficie , al quale non ha fatto opposizione. La somma viene inserita su ruolo coattivo e inviato all'Agenzia Entrate Riscossione per la notifica. Nel 2017 il contribuente mi fa richiesta di discarico delle somme di cui sopra, divenute nel frattempo cartella, adducendo la motivazione che trattasi di portico. Effettivamente dalla verifica planimetrica emerge che il Comune ha inviato, a suo tempo una differenza di imposta sulla superficie relativa ad un portico. Vorrei un chiarimento in merito alla tassabilità o meno del portico e vorrei chiarezza sui tempi di prescrizione del rimborso. Il contribuente è inserito nel ruolo 2009/2010/2011 e 2012 suppletivo, emesso nell'anno 2012 e credo che non sia assolutamente rimborsabile, qualora anche ci fosse la condizione di non tassabilità della superficie di cui sopra. E poi, gli avvisi di accertamento emessi per gli stessi anni, ma notificati nel 2014, ora divenuti cartella di pagamento, per la differenza di superficie non denunciata, possono essere discaricati o sono prescritti?
Per le abitazioni tutte le aree scoperte (compreso il portico) sono considerate pertinenziali e pertanto escluse dalla tassazione. Per cui, a meno che il portico non sia chiuso e, pertanto considerabile come locale suscettibile di produrre rifiuti, è opportuno che il Comune eserciti il potere di annullamento in autotutela per errata individuazione delle superficie tassabile. La prescrizione del rimborso opera solo per gli anni eventualmente pagati ed è di cinque anni dalla data del versamento. In tutti gli altri casi il Comune ha l’onere di provvedere al relativo discarico anche se riferito ad anni eccedenti l’ultimo quinquiennio.
Dott. Luigi D’aprano 19/10/2018
Corte di giustizia tributaria del Lazio - sentenza n. 3131/2024
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Corte di Cassazione Civile, Sezione V – Sentenza 26 giugno 2020, n. 12783
Corte di cassazione Civile, Sezione V – Sentenza 23 aprile 2020, n. 8087
Corte di Cassazione Civile, Sezione V – Sentenza 15 gennaio 2020, n. 569
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