Approfondimento di Sergio Trovato

Fabbricati senza rendita intassabili anche come aree

Servizi Comunali Accertamenti
di Trovato Sergio
13 Novembre 2018

Approfondimento di Sergio Trovato                                                                         

FABBRICATI SENZA RENDITA 
INTASSABILI ANCHE COME AREE

Sergio Trovato

 
Sui fabbricati privi di rendita i contribuenti non pagano l’Ici, e quindi anche l’Imu e la Tasi, né sui fabbricati né sulle aree edificabili sottostanti. Lo ha affermato la commissione tributaria di primo grado di Trento, seconda sezione, con la sentenza 166 del 5 ottobre 2018. I giudici di merito, dunque, si allineano alla tesi espressa dalla Cassazione sull’intassabilità delle cosiddette aree edificate.
I fabbricati, cosiddetti collabenti, non pagano le imposte locali non perché manca il presupposto impositivo, ma perché non può essere determinata la base imponibile considerato che il loro valore economico è pari a zero. Tuttavia, questo non autorizza l’amministrazione comunale a richiedere il pagamento dei tributi sull’area edificabile poiché si tratta di un’area che è stata già edificata. La Corte di cassazione (sentenza 17815/2017) ha chiarito che “il fabbricato iscritto in  categoria  catastale  F/2  non cessa di essere tale sol perché collabente e privo di rendita; lo  stato  di collabenza ed improduttività di reddito, in altri termini, non fa venir meno in capo all'immobile - fino all'eventuale sua completa demolizione -  la tipologia normativa di fabbricato”. La categoria "F/2" (unità collabenti) viene attribuita ai fabbricati che non sono suscettibili di fornire reddito - come  le costruzioni non abitabili o non agibili  a causa di dissesti statici, fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, e comunque  nel caso in cui la concreta utilizzabilità non sia conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Se le effettive condizioni dell’immobile siano tali da renderlo totalmente inutilizzabile, a meno di radicali interventi viene disposto anche l’azzeramento della rendita catastale. E agli atti viene conservata l’unità immobiliare e i relativi identificativi con l’attribuzione della categoria F/2. Non si può tassare, però, l’area edificabile in presenza di un fabbricato regolarmente iscritto in catasto, anche se privo di rendita, perché per ragioni contingenti inagibile. Sull’esclusione dell’assoggettamento a imposizione degli immobili inquadrati catastalmente in categorie cosiddette fittizie ci sono pochi precedenti della Cassazione. Con sentenza n. 10735/2013 ha stabilito che ai fini Ici la  nozione  di fabbricato, di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992,  n.  504, art. 2, rispetto all'area su cui esso insiste, è unitaria, nel senso che, una  volta che l'area edificabile sia comunque utilizzata, il valore della base  imponibile ai fini dell'imposta si trasferisce dall'area stessa all'intera costruzione realizzata”. Ciò che rileva è il fabbricato e non l’area edificabile. Con la sentenza 23347/2004 ha sostenuto che le aree edificabili sono soggette a imposizione fino a quando venga realizzata una prima costruzione, in quanto da tale momento oggetto di imposta è la costruzione mentre l'area fabbricabile diviene area pertinenziale esente. Pertanto, non sono tenuti a pagare le imposte locali gli immobili in corso di costruzione e tutti quelli privi di rendita. In questi casi il tributo non è dovuto né sul fabbricato né sull’area edificabile utilizzata a fini edificatori, in base all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992. 
L’interpretazione dei giudici di legittimità è discutibile. Si ritiene che dalla lettura della disposizione sopra indicata non si possa arrivare alla conclusione che porta a escludere l’assoggettamento a imposizione anche dell’area edificata, solo perché il fabbricato momentaneamente inutilizzabile sia privo di rendita.
3 novembre 2018

                               

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