Applicazione della disciplina di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art. 14 CCNL 5.10.2001 al personale turnista
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni locali pubblicato in data 9 luglio 2025 – Id: 35089
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiIn merito all'incremento dello 0,20% del monte salari dell'anno 2001 previsto dall'art. 32, comma 7, del CCNL 22-01-2004, ci sono sorti alcuni dubbi. leggendo il parere Aran prot. n. 14139 del 25-07-2018 si rileva che se le risorse non erano già stanziate dall'ente negli anni precedenti al 2018 non possono in alcun modo essere inserite nella parte stabile del fondo di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL 21-05-2018. Noi abbiamo previsto l'accantonamento come prima annualità nel 2017 e nel 2016 tale cifra non era stata inserita. Il nostro dubbio e': dato che il limite da considerare e' l'anno 2016 e' il caso di procedere alla rideterminmazione del fondo 2016 inserendo tale accantonamento oppure avendolo inserito nell'anno 2017 ce lo ritroviamo nell'importo unico consolidato 2017 e non e' necessario procedere a correttivi?
Va preliminarmente premesso che l’incremento previsto dall’art. 32, comma 7, del CCNL 22-1-2004, a partire dall’annualità 2003, era consentito agli enti locali la cui spesa del personale risultava inferiore al 39% delle entrate correnti.
L’indicazione, in base anche ad una lettura sistematica degli orientamenti ARAN CFL7 e CFL15, è nel senso che affinché l’importo possa essere inserito nell’importo unico di cui all’art. 67,comma 1 del CCNL 21-5-2018 dovesse essere già incluso negli importi del fondo a partire dall’anno 2003. Pertanto si deve ritenere che la ricostituzione del fondo, anche allo scopo di verificare l’esistenza della condizione prevista nel’annualità 2003, sia irrinunciabile al fine di inserire il predetto importo nell’importo unico consolidato 2018 del fondo.
Infine va considerato che non essendo stato previsto tale incremento nelle precedenti costituzioni del fondo è pacifico che non poteva essere utilizzato per finanziare le alte professionalità di cui all’art. 10 del CCNL 22-1-2004; tuttavia poiché dal quesito risulta che l’importo dello 0,20 era stato inserito nel fondo 2017 se in questa annualità è stato utilizzato per le alte professionalità, dopo la ricostituzione dovrà essere espunto dall’importo unico consolidato per confluire nell’importo a carico del bilancio come previsto dall’art. 15, comma 5, del CCNL 21.5.2018 (ovviamente se il quesito è stato posto da un ente con dirigenza).
Dott. Angelo Maria Savazzi 23/10/2018
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni locali pubblicato in data 9 luglio 2025 – Id: 35089
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Ministero dell’Interno – Decreto 16 giugno 2025
Agenzia delle Entrate – Risposta a istanza di interpello 11 giugno 2025 n. 154
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