Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana – Sentenza 7 settembre 2018, n. 217
Servizi Comunali Trattamento economicoMASSIMA
Il danno derivante dalla “retribuzione di risultato”, è disciplinato, per i segretari comunali, dall’art. 42 del C.C.N.L. del 16 maggio 2001, deve essere correlata al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con valutazione dei risultati conseguiti e verifica e definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati (comma 3 del menzionato articolo). La base normativa di riferimento consente, pertanto, l’erogazione del compenso aggiuntivo in presenza di determinati presupposti: a) l’assegnazione di specifici obiettivi da aggiungere; b) l’accertamento ex post dei risultasti raggiunti; c) la fissazione dei parametri per la misurazione dei risultati medesimi. Un tale meccanismo di efficientamento dell’azione amministrativa, - anche alla luce di quanto statuito dalla Costituzione, che all’art. 97, comma 1, individua il principio di buon andamento ed all’art. 1 l. 241/1990 codifica i principi di economicità, efficienza ed efficacia per un miglioramento delle performance della struttura amministrativa -, impone l’assegnazione di corresponsione di elementi aggiuntivi della retribuzione solo in presenza dei presupposti legittimanti l’attribuzione del trattamento economico integrativo.
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Mauro Tenca
INPS – 26 maggio 2025
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