Scorrimento graduatorie ex art. 16 Legge 56/87, lavoratori iscritti a liste centro per l’Impiego
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiIl Nostro Ente sta procedendo all'assunzione di un amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato - cat. C, tramite utilizzo di graduatoria vigente di altro Comune. Stiamo stipulando il relativo Accordo per l'utilizzo della graduatoria, il Comune titolare della stessa vorrebbe inserire nell'accordo un articolo nel quale si stabilisce che nel caso di chiamata di idoneo in graduatoria l'eventuale rifiuto/accettazione presso il comune, non pregiudicherà in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato medesimo con riferimento al comune titolare della graduatoria. Nel caso in cui venisse inserito questo art. dell'accordo, l'idoneo assunto dal comune potrebbe, in seguito a scorrimento della graduatoria, essere richiamato da parte del comune titolare e quindi decidere di licenziarsi dal comune. Vorremmo sapere se un art. di questo tipo inserito nell'accordo sia lecito, in considerazione del fatto che al Comune creerebbe problemi nella gestione del personale dato che un nuovo assunto potrebbe poi rinunciare al posto per transitare presso altro Ente. In particolare richiediamo se esistono norme o interpretazioni che vietano l'inserimento di un artico del genere nell'accordo per l'utilizzo delle graduatorie di altri enti.
La problematica esposta non ha formato oggetto di norme o interpretazioni e appare comunque lecito l’inserimento di tale clausola. La clausola tutela l’ente che concede l’utilizzo della graduatoria, il quale si troverebbe a gestire un eventuale scorrimento di graduatoria senza che sia stata disciplinata la chiamata di soggetti idonei assunti da altri enti.
Il problema potrebbe superarsi specificando che, il rifiuto di prendere servizio da parte dell’idoneo nel comune istante non pregiudica la posizione dell’interessato nei confronti dell’ente che ha approvato la graduatoria mentre, nel caso in cui l’idoneo accettasse l’assunzione presso l’ente istante, lo stesso sarà cancellato dalla graduatoria dell’ente che l’ha approvata. Tale clausola dovrebbe essere resa nota e accettata in forma espressa dall’interessato, il quale potrà così valutare se accettare la presa in servizio presso l’ente istante oppure se attendere una eventuale chiamata da parte dell’ente che ha bandito la procedura concorsuale. Tale soluzione cristallizzerebbe gli effetti nei confronti dei due enti.
Dott. Fabio Venanzi 26/10/2018
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
INPS – 10 aprile 2025
INPS – Messaggio 9 aprile 2025, n. 1217
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile - Delibera 19 dicembre 2024, n. 91
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