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Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
No alle informazioni sull’esposto, fino all’esito del controllo
Servizi Comunali AccessoApprofondimento di Pietro Alessio Palumbo
No alle informazioni sull’esposto, fino all’esito del controllo
Pietro Alessio Palumbo
Un altro importante tassello si aggiunge al tuning dell’accessibilità alle informazioni della Pa, grazie al prezioso lavoro della giurisprudenza amministrativa. Con la recente sentenza n°772 del 2018, la seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, ha rappresentato che l’esposto presentato alla pubblica amministrazione, da cui trae origine una verifica, un’ispezione o altri procedimenti di accertamento di illeciti, non può essere oggetto di accesso agli atti, poiché non è dalla conoscenza del testo della denuncia o della segnalazione che ha sollecitato l’attività ispettiva da cui è successivamente scaturito un provvedimento, ovvero delle generalità del segnalante, che dipende la potenziale difesa dell’interessato. E’ pur vero che chi si trova nel fuoco di una indagine o di una verifica, deve poter accedere ai relativi atti e informazioni e conoscere le motivazioni da cui si è avviato il procedimento nei suoi confronti. E’ certo anche che, una volta che la denuncia (o l’esposto o la segnalazione) arriva alle pubbliche autorità, essa assume i connotati formali di un vero e proprio atto interno dell’amministrazione che, come tutti gli atti amministrativi da cui derivano procedimenti per i cittadini, nel rispetto delle coordinate costituzionali e democratiche, è assoggettato alla massima «trasparenza». Pur tuttavia, la conoscenza della “fonte” all’origine di un controllo, non risponde a nessun interesse di colui che subisce le azioni di accertamento, poiché qualunque sia stata la logica che ha sollecitato i funzionari preposti, le ripercussioni dannose per l’interessato possono nascere esclusivamente dall’esito finale del controllo stesso. Di talchè, garantita la conoscenza dei fatti contestati e delle allegazioni, dal testo del verbale di accertamento, non sussiste legittima argomentazione per risalire al precedente esposto che ne è causa.
8 novembre 2018
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
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