Prelievo alla tesoreria per anticipazione della cassa economale tramite un prelievo per cassa in contanti
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiAbbiamo effettuato una manifestazione di interesse per la tesoreria andata deserta. al 31/12/2018 il contratto e' in scadenza e la proroga tecnica non e' prevista nella convenzione.
Possiamo effettuare un altro bando a procedura aperta riducendo i tempi non a 30 ma meno motivando l'urgenza ?
Ai sensi dell’art. 60 del Codice, nelle procedure aperte, laddove le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni a il termine nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.
Inoltre, a norma del citato articolo, le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi non possono essere rispettati.
Peraltro, si segnala la recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. III, sentenza 8 ottobre 2018 n. 5766), secondo cui è legittimo il ricorso ad una procedura negoziata per assicurare il servizio in un breve periodo, in attesa nelle more dell’aggiudicazione della gara centralizzata, regionale e/o Consip, prevista dalla normativa vigente; infatti l’art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 consente il ricorso alla procedura negoziata “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati”, e con l’ulteriore precisazione che “Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”.
Infatti, l’estrema urgenza che giustifica il ricorso alla procedura negoziata può essere data dall’imminente scadenza del precedente contratto (già in proroga) in essere con l’appaltatore uscente per il medesimo servizio e dai tempi presumibilmente occorrenti per il rinnovo della gara, soprattutto se il contratto con il precedente gestore non possa più essere prorogato o lo sia già stato così da rendere non opportuna una ulteriore proroga.
Dr. Eugenio De Carlo 26/10/2018
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Prof. Avv. Daniel Amato
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