Affidamento incarico a legale e obbligatorietà DURC
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiIl DM 17.06.2016 dei parametri permette di calcolare una parcella professionale di un lavoro pubblico in base al risultato. Che tipo di procedura di affidamento si può effettuare?
Per la progettazione e direzione di un lavoro pubblico si è proceduto al calcolo della parcella, con il DM del 2016, l’importo risultante era al di sotto di € 40.000,00 e quindi si è proceduto ad un affidamento solo con una gara informale, invitando qualche professionista, art. 36 d.lgs. 50.2016. Durante l’esecuzione dei lavori si è proceduto ad una modifica del contratto, ai sensi dell’art. 106 del Codice, con un aumento dei lavori del 15%. Effettuando il calcolo della parcella con l’aumento del 15% dei lavori la parcella supera l’importo di € 40.000,00; in tal caso si può comunque procedere all’integrazione dell’incarico allo stesso tecnico progettista e direttore dei lavori?
L’art. 157, comma 1, del codice stabilisce che i servizi tecnici in questione sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del codice. Inoltre, la norma prevede che nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente alla soglia di cui all’articolo 35 del codice, l’affidamento diretto al progettista della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
La norma descrive un’eccezione e come tale dovrà essere adeguatamente motivata sulla base di particolari ragioni oggettivamente impeditive dell’affidamento mediante gara di entrambi i servizi.
Nel caso di specie l’affidamento è stato diretto in quanto sotto la soglia iniziale di 40.000 euro.
Ragioni di ordine logico e tecnico - peraltro a base della previsione di cui al comma 12 dell’art. 23 del Codice, secondo cui le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento - inducono a optare per una estensione contrattuale al progettista-direttore lavori ove si superi la soglia dell’affidamento direttodi cui sopra, specie ove si motivi l’impossibilità tecnica di giustificare un affidamento della progettazione e/o direzione lavori disgiunto e distinto da quello del professionista iniziale.
Certamente, già in fase di procedura di affidamento iniziale sarebbe stato opportuno e cauto, in quanto evento non escludibile a priori, che fosse valutata e regolata, in base alle soglie di riferimento previste dal Codice, la possibilità di variazioni contrattuali nei limiti e sulla base dei presupposti di legge, con le conseguenti ulteriori esigibili attività di progettazione e direzione lavori.
Tuttavia, rispetto alla finalità primaria della realizzazione dell’opera pubblica, appare, come detto, sul piano logico e tecnico, naturale estendere l’incarico, sempreché non sia possibile, nel caso di specie, separare tecnicamente (quanto convenientemente sul piano economico) le prestazioni professionali iniziali e successive.
Dunque, sarà la motivazione l'elemento fondamentale per giustificare l'estensione contrattuale in concreto quale soluzione tecnicamente ed economicamente più conveniente, non elusiva della soglia iniziale di riferimento in quanto legata a fatti sopravvenuti non prevedibili.
Dr. Eugenio De Carlo 26/10/2018
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