Codifica per la spesa relativa ad un incarico occasionale
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile
QuesitiHo aggiudicato un contratto di supporto ufficio tributi (gestione ordinaria + bonifica banche dati IUC) per l'anno 2018 ipotizzando che il servizio venisse svolto per n. 3 mezze giornate settimanali. Il problema è che ho sottostimato le ore necessarie per il servizio e che, per poter fornire il servizio in maniera adeguata e confacente alle esigenze dell'Amministrazione Comunale, nonché per dare un servizio migliore all'utenza, ho dovuto chiedere alla ditta di fare più giornate di quante contrattate. Così ora mi ritrovo una richiesta della ditta che mi fa presente che ha bisogno di un'integrazione di spesa, avendo già fornito più giornate di quante stabilite nel contratto. Quali possibilità ho di integrare la spesa per le giornate già fatte e per quelle ancora da fare? La ditta sta lavorando molto bene ed il servizio al Comune e al cittadino è ottimo.
Il quesito pone un problema di non facile soluzione giuridica.
Infatti, non è ipotizzabile sottoscrivere contratti “a sanatoria” di attività già compiute; qualora l’impresa abbia svolto più ore/giornate di quante previste nella documentazione di gara, in linea teorica, lo ha fatto per suo autonomo spirito di “volontariato”, al fine di potersi far bene apprezzare dal punto di vista della diligenza nella esecuzione delle prestazioni contrattuali; addirittura, ove l’attività ulteriore fosse valutata da un altro e diverso punto di vista, la stessa potrebbe costituire un illecito (contrattuale e/o extracontrattuale) da parte dell’impresa.
Quindi, ogni intervento ulteriore ed ex post non rende libera codesta stazione appaltante di valutare l'opportunità ed adeguatezza della prestazione offerta.
L'art. 106 del Codice degli appalti fornisce, comunque, alcuni strumenti (come ad esempio quello del “quinto d'obbligo”) che sono comunque di tipo “preventivo”.
A questo punto, l’unico suggerimento utile che appare ipotizzabile è quello di attivare il “quinto d'obbligo” e coprire le attività per quella percentuale possibile del 20%; il resto sarà a carico della ditta (nell’auspicio che non vi avvii un contenzioso per il risarcimento dei danni subiti, soprattutto per effetto dell’opera del R.U.P.). Si tenga presente che, per le attività ulteriori richieste e non coperte da un contratto, in linea teorica, risponde, direttamente e con il proprio patrimonio, il funzionario o comunque il r.u.p. che le abbia ordinate.
Ovviamente, per le prossime attività, si suggerisce di avviare una regolare e completa R.D.O., senza invitare l’operatore uscente, in modo da fugare ogni dubbio o sospetto di vicinanza con l’impresa attualmente affidataria.
Negli appalti la forma è anche sostanza e le responsabilità che possono emergere, soprattutto in capo al r.u.p., sono molteplici.
Dott. Pietro Cucumile 25/10/2018
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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