Risposta al quesito di Daniele Conforti Consulente del Lavoro
QuesitiPer una dipendente a tempo determinato, il cui contratto si è già concluso per fine incarico, deve essere corrisposta l’indennità per astensione obbligatoria per maternità. Nell’elaborazione del cedolini con voce specifica “astensione obbligatoria tempo determinato” è considerata anche la voce di “elemento perequativo” nel calcolo dell’Indennità. Si chiede se è corretto, in quanto l’art.66 del CCNL 2016-2018 sembra escludere il riconoscimento dell’elemento perequativo in mancanza di erogazione di stipendio tabellare.
Nel caso in cui sia dovuto, deve essere escluso dall’imponibile per la contribuzione figurativa?
La lavoratrice ha diritto ad usufruire per intero del periodo di astensione obbligatoria con la corresponsione della intera retribuzione fissa mensile, delle quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, anche dopo la scadenza del termine previsto di durata del rapporto di lavoro (art. 17, co. 4, Ccnl 14 settembre 2000).
L’Aran ha chiarito che l’elemento perequativo non è né stipendio né “trattamento economico accessorio” (orientamento Aran CFL1).
Pertanto, a parere dello scrivente, l’elemento perequativo non deve essere considerato nel calcolo dell’indennità di maternità spettante alla lavoratrice.
Daniele Conforti Consulente del Lavoro 30/10/2018
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34201
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34211
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