Procedimento disciplinare nella PA: servono segnalazioni concrete
Corte di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 13620 - 21 maggio 2025
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiUna Unione dei Comuni, gestisce in forma Associata la funzione relativa a: edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici ivi compreso il trasporto scolastico.
I plessi scolastici in gestione sono attualmente situati in tre Comuni dell’Unione. In virtù della delega della funzione all’Unione, la stessa organizza da e verso i plessi scolastici il trasporto di alunni residenti nei Comuni dell’Unione. Si verifica che alunni residenti in due Comuni fuori dall’Unione ed aventi tra loro, già, una Convenzione per il trasporto di alunni verso la scuola dell’Infanzia e primaria di primo grado, richiedono il servizio di trasporto scolastico a questa Unione per la scuola sita nel Comune X.
Il fatto di trasportare alunni residenti fuori dai Comuni dell’Unione, implica un allungamento dei percorsi e di conseguenza un aggravio di spese di carburante ed autista, stimato in Euro 10.000,00 ca. annui che dovrebbero essere sostenuti dall’Unione e quindi dalle risorse finanziarie che i Comuni aderenti assegneranno al bilancio dell’Unione. Altro fatto è che i Comuni fuori unione, non intendono sottoscrivere altra Convenzione onerosa con l’Unione scrivente. In particolare un Comune facente parte dell’Unione, motivando che il proprio plesso scolastico sarebbe a rischio chiusura qualora venissero dirottati gli alunni frequentanti la Scuola e residenti nei Comuni fuori unione, vorrebbe estendere il servizio di trasporto scolastico con il passaggio dello Scuolabus nei Comuni fuori dall’Unione configurando l’ipotesi dell’aggravamento di costi peraltro in assenza di Convenzione che preveda anche la ripartizione dei costi a carico dei Comuni fuori unione. Ovviamente il maggior onere verrebbe infine ripartito tra i soli 5 Comuni aderenti l’Unione. Lo Scuolabus immatricolato "conto proprio" è di proprietà dell'Unione. Il quesito che si pone è: è legittimo che quest’Unione, effettui il trasporto scolastico per alunni residenti in Comuni fuori dall’Unione in assenza di Convenzione? Qualora ci fosse la disponibilità da parte dei Comuni fuori unione di sottoscrivere una Convenzione a titolo gratuito che giustifichi giuridicamente il passaggio dello Scuolabus, è legittimo che il maggior costo venga sostenuto dall’Unione o dal Comune X (che ne ha uno specifico interesse).
La disciplina speciale del servizio di trasporto scolastico è recata, invece, dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 31 gennaio 1997 che, all’articolo 3, detta le disposizioni in tema di utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei comuni e degli altri enti locali o loro consorzi.
Ai sensi del comma 1 della norma suddetta possono utilizzare gli autobus ed i minibus, gli scuolabus o i miniscuolabus:
a) alunni e bambini abitanti nel territorio dell’ente a cui nome il veicolo è immatricolato e frequentanti le scuole site nei territori dei rispettivi enti;
b) alunni e bambini abitanti nel comune a cui nome il veicolo è immatricolato, frequentanti scuole site in altri comuni, qualora nel territorio dello stesso comune manchi la corrispondente scuola;
c) alunni e bambini abitanti in comuni diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata, «a condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142» (ora art. 30 TUEL).
Per illustrare e chiarire i contenuti del predetto decreto, il Ministero dei trasporti e della navigazione è intervenuto con circolare 11 marzo 1997, n. 23, nella quale ha, anzitutto, precisato che «Al fine dell’effettuazione del trasporto scolastico tutti i veicoli […] debbono essere utilizzati nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 […]; in particolare debbono essere osservate le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione relative ai veicoli in uso proprio […]».
Quanto all’utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei comuni, degli altri enti locali o loro consorzi, il Ministero ha evidenziato che tali soggetti possono utilizzare i veicoli per trasportare (tra gli altri) alunni e bambini, frequentanti la scuola dell’obbligo o la scuola materna, abitanti in comuni diversi da quello che ha immatricolato in uso proprio il veicolo, «solo se tra i predetti Comuni intercorrono rapporti regolati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142».
Il Ministero ha poi affermato che «per singoli casi è sufficiente l’autorizzazione del Sindaco del Comune in cui dimora l’alunno o il bambino».
La necessità di addivenire ad apposita convenzione tra i comuni interessati, per poter procedere legittimamente al trasporto scolastico di studenti residenti in un comune diverso da quello che eroga il servizio, è stata affermata anche dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).
L’ANCI evidenzia, quindi, che:
– lo strumento convenzionale «perché si perfezioni, richiede la volontà di entrambe le parti, manifestata a livello di consiglio comunale, che dia atto della reciproca convenienza ed utilità di effettuare, in forma congiunta, il servizio di trasporto scolastico»;
– in presenza di elementi che rivelino un’utilità orientata in un’unica direzione «non si ravvisa alcun obbligo di aderire ad una convenzione da parte dell’ente che si ritiene ‘svantaggiato’ dalla stipula di questo atto»;
– la stipula di una convenzione «deve essere fondata, affinché si possa realizzare, su un’identità o una convergenza di intenti verso un fine il più possibile condiviso».
La giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sent. 809/18, ribaltando la decisione del giudice di prime cure), ha affermato che il trasporto è oggetto del diritto soggettivo allo studio costituzionalmente garantiti, ribadendo l'ormai consolidato orientamento, anche della Corte Costituzionale, circa la inopponibilità dei motivi di bilancio alla attuazione del nucleo essenziale del diritto allo studio (Corte Cost., sent. nn. 80/2010 e 275/2016).
Quanto alla giurisprudenza contabile, questa ritiene che l’erogazione gratuita di un servizio pubblico da parte dell’ente locale è possibile in via eccezionale, ma deve essere giustificata da una situazione concreta debitamente motivata e sostenuta da adeguata copertura finanziaria (cfr. Corte dei conti, sezione regionale controllo Campania, con la deliberazione 222/2017/Par del 21 giugno 2017). Per i servizi a domanda individuale, come per tutti i servizi pubblici locali, le tariffe, in base all’articolo 117 del Tuel, devono fornire la copertura dei costi. Pertanto, l’erogazione dei servizi pubblici deve avvenire in condizioni di equilibrio, quindi non può essere gratuita per gli utenti e la sua copertura deve avvenire, in parte, mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il servizio. Peraltro, per i servizi a domanda individuale il quadro normativo originario (articolo 3 del Dl 786/1981 convertito dalla legge 51/1982) e quello più recente (articoli 243, 243-bis e 251 del tuel) determinano una quota minima di copertura che deve derivare dal contributo dagli utenti: tale quota non può essere inferiore al venti per cento e sale al trentasei per cento per gli enti in situazione critica di bilancio.
Pertanto, ogni decisione in merito dovrà tenere conto dei suddetti principi indicati dal Min. Trasporti, come interpretati ed applicati dalla richiamata giurisprudenza, per cui in sintesi : il servizio è obbligatorio, ma va coperto finanziariamente anche con le tariffe a carico dei privati, salvo motivate esenzioni o agevolazioni, in ogni caso regolando convenzionalmente i rapporti tra gli enti se il servizio è richiesto da famiglie residenti in altro ente.
Dr. Eugenio De Carlo 30/10/2018
Corte di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 13620 - 21 maggio 2025
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Comunicato stampa del 4 giugno 2025
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto 8 maggio 2025
Corte Costituzionale – Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 e comunicato stampa
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