Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Le relazioni sindacali
Servizi Comunali Prerogative sindacaliApprofondimento di Luigi Oliveri
Le relazioni sindacali
Luigi Oliveri
Le relazioni sindacali sono fissate tassativamente dalla contrattazione nazionale collettiva e introdurre materie di informazione, confronto o contrattazione non stabilite dal Ccnl implica nullità dell’eventuale accordo.
Le organizzazioni sindacali sono comprensibilmente propense ad indurre le amministrazioni ad estendere quanto più possibile le relazioni sindacali, in particolare la contrattazione. Non si deve dimenticare, però, che ai sensi dell’articolo 41, comma 3-quinquies, “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”.
Il Ccnl 21.5.2018 non ha delegato alla contrattazione decentrata la definizione delle relazioni sindacali, competenza assegnata alla contrattazione collettiva nazionale dalla legge in via esclusiva.
Non è infrequente una simmetrica prudenza delle amministrazioni, inclini a proporre in modo molto esteso l’informazione. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Ccnl 21.5.2018 “sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 e 7 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione”.
Dunque, l’informazione, poiché è “presupposto” per l’attivazione delle altre due relazioni sindacali (confronto e contrattazione), è solo ed esclusivamente preventiva e mai successiva: questa fattispecie è implicitamente soppressa dal nuovo Ccnl.
Non è, ad esempio, oggetto di informazione l’ammontare del fondo costituito ai fini della successiva contrattazione. L’ammontare del fondo deve certamente essere reso noto alle organizzazioni sindacali, in applicazione dei criteri di trasparenza e buona fede nelle trattative, così da renderle edotte intanto dell’adempimento corretto all’obbligo di costituire il fondo, e anche di avere l’idea chiara delle risorse da destinare. Ma non si tratta di una relazione formale di informazione, bensì semplicemente di correttezza nelle trattative.
Una specifica parte del fondo, quella variabile connessa all’eventuale incremento del fondo di un ammontare pari all’1,2% massimo del monte salari 1997 esclusa la quota della dirigenza, è oggetto di contrattazione e, di conseguenza, di informazione preventiva. Tuttavia, la contrattazione per questo specifico elemento può rivelarsi una mera formalità, se l’amministrazione decida, nel costituire il fondo o mediante una specifica deliberazione della giunta (competente alle direttive verso la delegazione trattante) di effettuare l’incremento nel massimo possibile: non si vedrebbe, infatti, cosa i sindacati dovrebbero contrattare, se già si prevede l’incremento nel vertice più alto.
In generale, l’attivazione di confronto o contrattazione al di fuori delle materie indicate – tassativamente, è bene sottolinearlo – rispettivamente negli articoli 5 e 7 del Ccnl 21.5.2018, implica lo svolgimento di relazioni sindacali non delegate al livello decentrato e quindi affette da nullità.
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