Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Esenzione ICI e IMU fabbricati rurali. Conta la categoria catastale
Servizi Comunali Esenzioni ICIApprofondimento di Sergio Trovato
ESENZIONE ICI E IMU
FABBRICATI RURALI CONTA
LA CATEGORIA CATASTALE
Sergio Trovato
Per l’esenzione Ici, ma la stessa regola vale per l’Imu, conta solo la categoria catastale. La Cassazione, con l’ordinanza 26735 del 23 ottobre 2018, ribadisce è decisiva per l’esenzione dalle imposte locali solo la loro classificazione catastale nella categoria D/10. Esclude, dunque, che per avere diritto all’esenzione sia sufficiente per questi immobili la loro destinazione all’esercizio dell’attività agricola. Per i giudici di piazza Cavour, è priva di fondamento la tesi che l’esenzione va riconosciuta in ragione della strumentalità dell’immobile all’esercizio dell’attività agricola, a prescindere dal suo classamento catastale. Non è sufficiente che il contribuente utilizzi, di fatto, il fabbricato per lo svolgimento dell’attività agricola.
Non sempre in linea con la Cassazione è stata la giurisprudenza di merito. Per esempio, la commissione tributaria regionale di Cagliari (sentenza 29/2016) ha ritenuto che per il riconoscimento dell’esenzione non conta la categoria catastale. L’immobile strumentale va considerato rurale se utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci. Per l’Agenzia del territorio (circolare 2/2012), infine, non conta più la classificazione catastale per avere diritto al trattamento agevolato per i fabbricati rurali: possono mantenere le loro categorie originarie. E’ sufficiente l’annotazione catastale, tranne però per i fabbricati strumentali che siano per loro natura censibili nella categoria D/10.
Si tratta di una questione dibattuta da tempo e che non ha trovato una soluzione condivisa nella giurisprudenza di legittimità e di merito, anche per via dei continui cambiamenti normativi riguardo al trattamento fiscale dei fabbricati rurali. In realtà, contrariamente a quanto affermato dalla Ctr di Cagliari, la posizione assunta dalla Cassazione dopo la pronuncia a sezioni unite (18565/2009) è stata quasi sempre quella di legare l’esenzione Ici alla categoria catastale. Infatti, anche con l’ordinanza 22195/2015 ha riconosciuto l’esenzione Ici solo per i fabbricati inquadrati catastalmente nelle categorie A/6, se destinati a abitazione, o D/10, se utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola.
Va ricordato che l’Agenzia del territorio, con la circolare 2/2012, ha chiarito che non conta più la classificazione catastale per avere diritto al trattamento agevolato Ici e Imu per i fabbricati rurali, tranne per quelli posseduti dalle cooperative o per quelli destinati a attività produttive connesse alle attività agricole, inquadrabili nella categoria D/10. Gli altri fabbricati possono mantenere le loro categorie originarie. Per questi ultimi, dunque, è sufficiente l’annotazione catastale. Fanno eccezione i fabbricati strumentali che siano per loro natura censibili nella categoria D/10. La circolare ha poi fornito delle indicazioni sulla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale emanato il 26 luglio 2012, che ha previsto, in dettaglio, quali adempimenti devono porre in essere i titolari dei fabbricati interessati a ottenere l’annotazione negli atti catastali della ruralità, al fine di fruire anche per l’Imu delle agevolazioni tributarie, così come disposto dall’articolo 13 del dl “salva Italia” (201/2011).
Le variazioni catastali e le annotazioni di ruralità richieste dai titolari di fabbricati rurali hanno effetto retroattivo per i 5 anni antecedenti a quello in cui sono state presentate le relative domande, in base a quanto disposto dall’articolo 2, comma 5-ter del dl 102/2013, convertito dalla legge 124/2013. L’efficacia retroattiva di questa disposizione di interpretazione autentica può arrivare fino all’anno d’imposta 2006, considerato che i contribuenti avrebbero potuto inoltrare le prime istanze di variazione entro il 30 settembre 2011.
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