Titolo per l’iscrizione anagrafica

Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
13 Novembre 2018

Una cooperativa ha stipulato, in questo Comune, un contratto di locazione relativo ad un appartamento in cui verranno ospitati alcuni cittadini extracomunitari, già iscritti in anagrafe presso il Comune di xxxx, i quali hanno ora richiesto l’iscrizione anagrafica presso questo Ente.

Tali cittadini sono attualmente in possesso di:

  •  carta di identità rilasciata dal Comune di xxxxxx;
  • ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per “richiesta asilo”.

 

QUESITI

 

  1. Alla luce delle disposizioni introdotte dalla circolare n. 15/2018, tale documento di soggiorno (in questo caso però assente) costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica? Sarebbe possibile per questo ufficio procedere alla iscrizione anagrafica?
  2. Le disposizioni di cui alla suddetta circolare valgono soltanto in caso di prima iscrizione (già avvenuta in quanto i soggetti sono già iscritti in un’altra anagrafe) ovvero anche in caso di iscrizione per provenienza da altro Comune?
  3. Nel caso in cui non fosse possibile procedere alla iscrizione anagrafica di questi soggetti, esiste un modo per procedere alla registrazione di queste persone? (che altrimenti resterebbero iscritte nell’APR del Comune xxxxx pur non essendo ivi effettivamente presenti).

 

Risposta

Con l’entrata in vigore del d.l. n. 113/2018 la prima iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero del richiedente asilo non è possibile, poiché, a norma dell’art. 4 comma 1 bis d.lgs. n. 142/2015, il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica, ai sensi del d.P.R. 30.5.1989, n. 223, e dell'art. 6, comma 7, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286.

Ciò premesso, il titolare del permesso di soggiorno per richiesta protezione/richiesta asilo, se è già iscritto in anagrafe, anche di altro comune, può chiedere l’iscrizione o il cambio di abitazione; si tratta di una mutazione anagrafica.

Alla fattispecie si applica quanto disposto dalla circolare n. 12/2005, laddove si afferma “In conseguenza di tanto, si è dell’ avviso che, nel caso di trasferimento di residenza dello straniero in altro Comune, l’Ufficiale di  anagrafe, a cui è stata rivolta la richiesta, nell’ambito dei suoi poteri istruttori ed accertativi, oltre a verificare l’ esistenza del requisito della dimora abituale, dovrà farsi esibire dallo straniero la ricevuta comprovante l’ avvenuta presentazione, nei tempi e nelle forme previste, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dalla copia di quest’ ultimo titolo”.

Con riferimento al quesito n. 3, si precisa che non esistono metodi di registrazione - di competenza del Comune - “alternativi” alla registrazione anagrafica; anche l’ipotetica iscrizione nel registro della popolazione temporanea determinerebbe il mantenimento dell’iscrizione anagrafica nel comune di XXXXXXX.

In conclusione, le disposizioni di cui alla circolare n. 15/2018 valgono soltanto in caso di prima iscrizione e non anche per i casi di iscrizione per provenienza da altro Comune.

 

Dr.ssa Liliana Palmieri 30/10/2018

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