Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiIl mio Ente, facente parte dell'Allegato 2 dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, ha chiuso l'esercizio 2017 con un avanzo di amministrazione rilevante derivante anche dal fatto che le erogazioni statali, previste dal D.L. 189/2016 ed erogate a compensazione del minor gettito IMU, TASI e TARI per l’inagibilità dei fabbricati e per le sospensioni dei termini degli adempimenti tributari, sono state superiori alla effettiva perdita del gettito tributario dell’anno 2017. Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del rendiconto 2017, ha vincolato questa parte di avanzo per la futura restituzione dei trasferimenti compensativi, ma non essendo ad oggi a conoscenza dei tempi e delle modalità di restituzione, si domanda se questo avanzo possa essere svincolato ed utilizzato per la realizzazione di un opera pubblica.
Preliminarmente si osserva che la fattispecie esposta nel quesito (erogazioni statali ex art. 48, comma 16, del D.L. n. 189/2016 non impegnate, e vincolate dal Consiglio in occasione del rendiconto), non sembra possa configurare una ipotesi di risorse vincolate ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter, del TUEL, e quindi da ricomprendere nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione; detto importo infatti risulta essere stato vincolato “” ... per la futura restituzione dei trasferimenti compensativi ... “”, e quindi per un onere eventuale, onde il relativo stanziamento è da qualificare come accantonamento per passività potenziale (art. 167, comma 3, del TUEL) e conseguentemente da esporre alla voce B) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.
Tanto premesso, si evidenzia che il citato comma 3 dell’art. 167 del TUEL prevede la facoltà per gli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti" degli stanziamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare, le cui economie a fine esercizio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione. L’ultimo periodo di tale norma dispone poi che allorché si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.
Qualora sussistano detti presupposti, nel caso prospettato occorrerà quindi adottare apposita delibera con cui il consiglio accerti che la spesa potenziale in previsione della quale era stato disposto l’accantonamento (nella fattispecie, la restituzione dei trasferimenti compensativi) non può più verificarsi, con conseguente “liberazione” dell’importo accantonato dal vincolo precedentemente disposto; in tal caso detto importo, in quanto compreso nell’avanzo di amministrazione e non più gravato da vincoli, risulterà sostanzialmente come un avanzo disponibile, e potrà essere pertanto utilizzato, rispettando le priorità che al riguardo sono elencate nell’art. 187, comma 2, del TUEL (tra le quali è ricompreso il finanziamento di spese di investimento).
Dott. Ennio Braccioni 12/11/ 2018
presentata dal dott. Giustino Goduti
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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