Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Anac utilizza il potere di raccomandazione previsto dall’art. 211 c. 1 ter del Codice dei contratti
Servizi Comunali Controllo ANACApprofondimento di Alessandro Russo
Anac utilizza il potere di raccomandazione previsto dall’art. 211 c. 1 ter del Codice dei contratti.
Alessandro Russo
A due anni e mezzo dalla pubblicazione del Codice dei contratti, con delibera n. 867 del 17 ottobre 2018 l’Autorità Anticorruzione decide – ed è la prima volta – di utilizzare il potere disciplinato dall’art. 211 c. 1 ter D.Lgs. 50/2016 smi[1].
Indagando su procedure di carattere innovativo e di rilevante importo Anac si imbatte in un bando del Comune di Sassari per la concessione del servizio gestione e manutenzione del cimitero con il metodo della finanza di progetto del valore complessivo di oltre sessantacinque milioni di euro.
L’Autorità scopre che il promotore del nuovo projet financing fa parte del gruppo che attualmente gestisce il cimitero cittadino, sempre in regime di finanza di progetto.
Al termine dei controlli l’Autorità anticorruzione rileva alcune difformità rispetto alle disposizioni previste dall’art. 183 c. 15 del Codice dei contratti[2].
Innanzitutto la documentazione non dà evidenza del preventivo inserimento del progetto di fattibilità nei documenti di programmazione del Comune.
Anac si trova così costretta a sottolineare come: <<La programmazione costituisce il momento cardine, anche nelle procedure di affidamento che utilizzino lo strumento della finanza di progetto, in quanto è la fase in cui il soggetto pubblico fissa i propri obbiettivi e le modalità in cui questi devono essere realizzati, nel rispetto delle norme del Codice e dei criteri di efficienza, efficacia, trasparenza, concorrenzialità di matrice comunitaria. Inoltre, l’inserimento nella programmazione è l’esito del processo attraverso il quale l’Amministrazione valuta se il progetto/lo studio proposto abbia i contenuti necessari a soddisfare l’interesse pubblico in funzione del quale il programma dei lavori/servizi, ancora definito nei suoi contenuti progettuali di dettaglio, possa avere attuazione.>>.
Nel bando inoltre non è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione; mentre, con riferimento ai requisiti di capacità tecnica per il triennio, Anac rileva la mancata specificazione della possibilità di presentare ‘servizi analoghi’, in violazione del principio di concorrenza[3].
Infine la bozza di convenzione allegata al progetto lascia al concessionario la facoltà di proporre, a titolo oneroso per l’utenza, arredi funebri con lo scopo di uniformare l’immagine del cimitero.
Anac rileva come la clausola contrasti con: <<l’art. 28 c. 2 Legge Regionale 2 agosto 2018, n. 32, in base al quale la gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.>>[4].
Su queste basi l’Autorità Nazionale Anticorruzione delibera di trasmette il parere, ex art. 211 c. 1 ter D.Lgs. n. 50/2016 smi al Comune di Sassari, al fine di segnalare i vizi riscontrati nell’esame del bando per la concessione del servizio gestione e manutenzione del cimitero; al fine di consentire alla stazione appaltante un adeguamento degli atti di gara ai rilievi da questa formulati prima della scadenza del termine di presentazione delle domande e concedendo contemporaneamente all’Amministrazione 30 giorni per adeguarsi alle raccomandazioni, spirati senza esito i quali l’Autorità potrà impugnare il bando di fronte al Giudice amministrativo.
12 novembre 2018
[1] Art. 211 c. 1 ter D.Lgs 50/2016 smi: <<L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro 60 giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l’art. 120c.p.a.>>. Per un commento sul riqualificato potere di raccomandazione vincolante di Anac, dopo il correttivo al Codice si veda per tutti M. LIPARI “La soppressione della raccomandazione vincolante e la legittimazione processuale speciale dell’Anac” su www.giustizia-amministrativa.it 2017
[2] Art. 183 c. 15 D.Lgs. 50/2016 smi: <<Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. (…). Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all’art. 2578 c.c. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all’art. 93 e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di 3 mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apportale modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel c. 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al c. 9.>>
[3] L’Autorità si trova costretta a ricordare come la giurisprudenza da tempo sostenga la necessità che il bando sia formulato in modo tale da consentire la partecipazione di soggetti che, seppure non abbiano effettuato le medesime prestazioni, offrano idonee garanzie di affidabilità, nell’ottica di un ampliamento del mercato.
[4] Ma l’Autorità ricorda anche che: <<AGCM con l’atto di segnalazione AS392 “Affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie ed obitorali e dei servizi cimiteriali, ad imprese funebri” del 23 maggio 2007 (…) ha evidenziato che la gestione delle aree cimiteriali è suscettibile di determinare un vantaggio concorrenziale per l’operatore che offre tale servizio, posto che lo stesso può utilizzare la sua presenza nelle aree cimiteriali come volano promozionale per la sua attività caratteristica di operatore funebre.>>. In senso conforme, tra le tante, Cass. Sez. I civ. n. 11546/2017 e Consiglio di Stato sez. V n. 1639/2005.
ANCI – 29 maggio 2025
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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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