Incarico per una consulenza ad una ditta esterna

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
15 Novembre 2018

E’ lecito che un ufficio LL.PP. conferisca  un incarico per una consulenza ad una ditta esterna?

Risposta

In generale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, conformemente ai principi elaborati anche dalla giurisprudenza contabile, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, si possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento.

Nell’ambito specifico dei lavori pubblici, l’art. 31, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, dispone che nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza.

Inoltre, sempre il Codice dei contratti, all’art. 26, comma 6, dispone che l’attività di  verifica preliminare della progettazione è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 

b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 e fino a un milione di euro , la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9, Cod..

Pertanto, eventuale affidamenti esterni a professionisti o imprese deve passare dall’accertamento e dall’attestazione da parte del responsabile del servizio tecnico della carenza all’interno dell’ente delle professionalità occorrenti e, ove si tratti di consulenza o di appalto di servizi, inserire la previsione nei documenti di programmazione dell’ente che, una volta finanziati, con appositi stanziamenti di bilancio, in fase di esecuzione dell’obiettivo gestionale, consentirà l’affidamento in base alle soglie e alle modalità previste dal d.lgs. n. 50/2016 (v. art. 36 Cod.).

 

Dr. Eugenio De Carlo               02/11/2018

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