I.M.U. su immobile iscrivibile

Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo

Quesiti
di Russo Gianluca
15 Novembre 2018

Vorremmo chiedere se una costruzione non accatastata eretta al di sopra di un terreno che ha esaurito la propria capacità edificatoria, che comunque era prevista solo in percentuale come ampliamento di un fabbricato adiacente, possa o debba essere assoggettata ad I.M.U.. In caso affermativo quali sono i parametri di calcolo da utilizzare non essendovi rendite ma essendo solo un immobile "iscrivibile" al catasto?              

 

Risposta

Si rammenta, che ove l’Ente durante l’’attività accertativa ai fini IMU, verifichi l’esistenza di unità immobiliare non accatastata, è possibile avviare la procedura di cui ai commi 336 e 337, dell’art. 1, della Legge n. 311/2004. Invero, tale sistema di revisione delle difformità catastali è la diretta conseguenza dell'eliminazione della possibilità di accertare l'imposta con una rendita presunta, portando i comuni ad agire quale parte attiva nell'emersione delle difformità catastali e nella regolarizzazione delle stesse. Deve pertanto notificarsi all'interessato intestatario della partita catastale una specifica richiesta finalizzata a dare impulso all'aggiornamento catastale. La richiesta deve espressamente indicare che si sta procedendo ai sensi dell'art. 1 comma 336 della legge 311/2004, al fine di porre a conoscenza del contribuente le conseguenze di una sua eventuale inerzia. La richiesta degli atti di aggiornamento deve essere notificata ai soggetti interessati titolari del fabbricato e comunicata, con gli estremi dell'avvenuta notificazione, agli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio, attraverso il Portale Sister, ovvero attraverso procedure telematiche di interscambio delle informazioni. I soggetti interessati dovranno provvedere ad accatastare  l’immobile entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune tramite procedura DOCFA presso gli Uffici dell'Agenzia che, a sua volta, ne darà comunicazione al Comune. Nel caso di mancato adempimento da parte del cittadino/contribuente, vi provvederà d'ufficio il Catasto, con oneri dovuti per la redazione degli atti di aggiornamento catastali a carico dei soggetti inadempienti.

comma 337 stabilisce che le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1º gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.  Pertanto, la nuova rendita catastale non avrà valore dalla data di nuova attribuzione, ma dal primo gennaio dell'anno successivo alla data in cui sarebbe dovuto essere accatastato o riclassificato l'immobile, con il conseguente recupero per il Comune degli anni di imposta regressi.

 

Dr. Gianluca Russo                  06/11/2018

 

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