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ANCI – 29 maggio 2025
Processo tributario, rappresentanza legale riservata al Sindaco
Servizi Comunali Contenzioso tributarioApprofondimento di Sergio Trovato
PROCESSO TRIBUTARIO,
RAPPRESENTANZA LEGALE RISERVATA AL SINDACO
Sergio Trovato
Spetta solo al sindaco il potere di rappresentare il comune nel processo tributario, come ricorrente o come parte resistente. I dirigenti comunali non hanno alcun potere di agire o di resistere in giudizio in mancanza di un’espressa previsione contenuta nello statuto comunale o, in alternativa, nel regolamento dell’ente, ma solo se lo statuto contenga un rinvio espresso alla norma regolamentare. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 27579 del 30 ottobre 2018.
Per i giudici di legittimità, lo statuto comunale “può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico amministrativa”. La scelta può essere contenuta anche nel regolamento comunale, “ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare”. Nel caso in cui non vi si una norma ad hoc statutaria o regolamentare, “il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale”.
In questo senso, di recente, si è espressa la commissione tributaria regionale di Palermo (sentenza 2439/2018), secondo la quale spetta al sindaco la competenza e l'autorità a stare in giudizio come attore o come convenuto anche innanzi alle commissioni tributarie. A meno che lo statuto o il regolamento non affidino ai dirigenti la facoltà di agire e/o resistere in giudizio. Pertanto, “non sussistendo in detto statuto un espresso rinvio per poter legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, solo il sindaco ha l'esclusiva titolarità di detto potere di rappresentanza”.
La questione della rappresentanza processuale degli enti locali ha formato in passato oggetto di dibattito, fino a che non è stata risolta per via normativa. In effetti l’articolo 3-bis della legge 88/2005 ha modificato l’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 546/1992, prevedendo che la rappresentanza dell’ente locale nel processo tributario spetti anche ai dirigenti dell’ufficio tributi. Per gli enti privi di questa figura, entra in gioco il titolare di posizione organizzativa. Quindi, l'amministrazione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare di posizione organizzativa. Atteso che vi è un espressa previsione di legge, non si capisce il motivo per cui sia necessario riconoscere la rappresentanza processuale con una norma statutaria. Ai funzionari e dirigenti, poi, può essere conferito con una delega ad hoc anche il potere di assistere l’ente in giudizio.
In effetti, la disciplina processuale impone l’obbligo dell’assistenza tecnica solo per le parti private ricorrenti, diverse dalle amministrazioni pubbliche (agenzie fiscali, enti locali) o di chi agisce per loro conto (società concessionarie). Per i funzionari che assistono in giudizio gli enti impositori gli onorari devono essere rapportati ai compensi previsti per gli avvocati. L’articolo 15 del decreto 546 sopra citato, in seguito alle modifiche introdotte con la legge di riforma (decreto legislativo 156/2015), ha ampliato la categoria degli enti impositori ai quali si estende il trattamento riservato agli avvocati per la liquidazione degli onorari. Per la liquidazione delle spese a favore degli enti assistiti dai propri funzionari si applicano gli onorari spettanti agli avvocati, con la riduzione del 20%.
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