Natura del visto su determinazioni da parte del responsabile area finanziaria

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
20 Novembre 2018

Il segretario comunale, in via collaborativa, suggerisce che sarebbe opportuno scrivere, nel visto che in ragioneria viene apposto con l'esecutività - da parte del responsabile dell'ufficio finanziario - delle determinazioni a firma dell' ufficio tecnico, quanto segue: "il presente parere attesta esclusivamente la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 del TUEL. Nessun parere e nessuna valutazione viene fatta in merito alla regolarità delle procedure di affidamento ed al rispetto dei principi di cui agli artt. 30 e 36 del d. lgs. 50/2016".

Si chiede di sapere se tale espressione sia compatibile con le norme vigenti in materia e quale sia il tipo di controllo che il responsabile e' tenuto comunque ad effettuare tenendo conto della competenza sulla materia in capo ai responsabili delle altre aree del comune.        

 

 

Risposta

La materia è regolata dal TUEL n. 267/2000 e dal regolamento di contabilità, secondo le indicazioni fornite dalla Corte dei conti, alla luce delle quali risulta quanto segue:

-          l’art. 153, comma 5, del TUEL dispone che il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati.

-          Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

-          L’art. 183, comma 7, del predetto TU stabilisce inoltre che i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

 

-          Il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio, secondo la giurisprudenza contabile prevalente, è un vero e proprio parere di legittimità del provvedimento di spesa, implicante la valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa. Esso, pertanto, non si limita alla sola verifica della copertura finanziaria, della corretta imputazione al capitolo di spesa, della competenza dell’organo che l’ha assunta, del rispetto dei principi contabili e della completezza della documentazione. Il parere di regolarità contabile, quindi, diventa rilevante anche ai fini della ricerca e dell’individuazione delle responsabilità per illeciti amministrativi (cfr. Cdc Sent. n. 1058 del 23/03/2011 – Sez.giurisdiz. per la Regione Sicilia).

 

-          Nel parere di “regolarità contabile”  è da comprendere, oltre che la verifica dell’esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello stanziamento relativo, anche la valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa proposta. Dunque, per regolarità contabile deve ntendersi legittimità della spesa, ossia conformità di essa alle leggi ed ai regolamenti (v. Corte di Conti, Sezione Sicilia, con la sentenza 24 aprile 2012, n. 1337). “ Il parere di regolarità contabile investe anche e soprattutto la legittimità della spesa” (Corte conti sez. Puglia 207/2006, confermata di recente anche da Corte conti sez. Toscana 114/2010).

 

-          In questa pronunce a sostegno di tale tesi, si evidenziano ragioni normative di natura sistematica.

 

-          L’assenza del visto di regolarità contabile, pur in presenza dell’attestazione di copertura finanziaria rende l’atto non esecutivo e conseguentemente nullo o inefficace (cfr. Sentenza Corte dei Conti Sez. Giurisdiz. Per la Regione Sicilia n. 1337/2012 nonché Sezione Giur.le Puglia, sentenza n. 86/2015, richiamata dalla sentenza della stessa Sezione n. 384/2016, secondo cui il controllo ed il visto di regolarità contabile, congiunto alla attestazione di copertura finanziaria, sono requisiti di esecutività dell’atto amministrativo ex art. 151, comma 4 del T.U.E.L, ossia della sua efficacia giuridica e da ciò discende che, in difetto, l’atto non può produrre effetti).

 

Pertanto, il visto contabile deve essere regolato nei limiti anzidetti, non potendo, quindi, riguardare i profili amministrativi e tecnici di altri servizi ed uffici, se non negli ambiti della legittimità della spesa di cui sopra.

 

Si rammenta, infatti, che a norma dell’art.147 TUEL, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, mentre il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

 

Dr. Eugenio De Carlo                07/11/2018

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×