Debito fuori bilancio non riconosciuto

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
20 Novembre 2018

A seguito di un atto di transazione autorizzato dalla Giunta e sottoscritto dal sindaco uscente, è stato accertato dal responsabile del contenzioso un debito fuori bilancio derivante dall' atto transattivo con un legale dell'Ente che vanta delle somme per attività stragiudiziali. Sono inoltre state presentate, per la liquidazione, fatture di un altro legale non coperte completamente da impegno e per le quali si configura altro debito fuori bilancio come comunicato dal responsabile contenzioso ( mancanza di apposita convenzione all'atto dell'affidamento). Dopo il cambio di amministrazione, l'attuale responsabile del contenzioso non ha ancora istruito la pratica per il riconoscimento del debito fuori bilancio da sottoporre al consiglio comunale, e Il nuovo Sindaco non intende convocare il consiglio per discutere in merito all'eventuale riconoscimento poiché preferisce andare a contenzioso con questi legali. Atteso che l'art.188 1-quater " vieta agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge", nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2018, questi debiti non venissero riconosciuti come deve comportarsi il responsabile del servizio finanziario e soprattutto quali sono i passi da compiere al fine di evitare la paralisi dell'Ente ? In quali responsabilità contabili incorre il responsabile finanziario e quali invece quelle del sindaco e del responsabile del contenzioso?

 

 

Risposta

Il riconoscimento del debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile , rispondendo all’interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell’ente, ma non può in alcun modo sopperire alla mancanza di una obbligazione validamente sorta: al contrario, è il diritto, quando controverso oggetto di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria, a costituire il presupposto per l’iscrizione fuori bilancio (così, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009 n. 8953).

Il riconoscimento medesimo costituisce un procedimento comunque dovuto, come si desume dall’art. 194 del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000, il cui esito non è peraltro vincolato e al quale l’amministrazione non può pertanto sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc (così, puntualmente, la sentenza di Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2013 n. 6269), la cui proposta va formulata al responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l’eventuale, effettiva utilità che l’ente ha tratto dalla prestazione altrui: concetto, questo, di carattere funzionale, essendo l’arricchimento un concetto derivato, ossia teso alla misurazione dell’utilità ricavata (così Cass. civ., Sez. I, 12 luglio 1996 n. 6332).

La proposta è seguita da un’attività istruttoria formalizzata dal responsabile anzidetto in una relazione che contiene i riferimenti della situazione debitoria dell’ente eventualmente da riconoscere e che illustra - o meno - la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento di ciascun debito, ovvero l’utilità e l’arricchimento per l’Ente di servizi acquisiti nell’ambito dell’espletamento di servizi di competenza (cfr. sent. n. 6269 del 2013 cit.).

Sulla relazione si pronuncia, quindi, l’organo consiliare con propria deliberazione, la cui adozione conclude il procedimento, riconoscendo o meno il debito, nei limiti di cui alla lettera E) dell’art. 194 come verificati ed attestati dal responsabile del procedimento.

Il mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sia pure nei presupposti di legge e nei limiti anzidetti, procurando, altrimenti un maggior pregiudizio da spese legali e non consentendo una veritiera situazione di bilancio da parte dell’ente espone il responsabile del contenzioso, il responsabile finanziario e gli amministratori comunali a responsabilità non solo contabili, ma anche eventualmente penali.

Ciò salvo che non si tratti di contratti nulli, per difetto di forma scritta (integrata quest’ultima dalla sottoscrizione della procura ad litem  negli incarichi difensivi, v. Cass civ. sez. III, sent. n. 1830/2018), almeno secondo quell’orientamento della Suprema Corte (Sent. Cass. Civ. I, 14 febbraio 2017, n. 3844, ripreso da C.d.C. Trentino sez. controllo, delibera n. 35/2018)  in base al quale “il riconoscimento di un debito fuori bilancio … costituisce un procedimento discrezionale che consente all’ente locale di far salvi nel proprio interesse – accertati e dimostrati l’utilità e l’arricchimento che ne derivano, per l’ente stesso, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza – gli impegni di spesa di copertura contabile, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque invalidi – come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta “ad substantiam””.

 

 

Dott. Eugenio De Carlo 08/11/2018

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×