Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania – Delibera 8 novembre 2018, n. 127
Servizi Comunali BilancioMASSIMA
Relativamente alla richiesta di parere sulla possibilità di applicare l’avanzo di amministrazione (vincolato e accantonato) in presenza di disavanzo (da riaccertamento straordinario), la Sezione, in assenza di una disciplina espressa di legge, ritiene sia necessario rifarsi al precetto dell’equilibrio, alla clausola generale della copertura economica e finanziaria delle spese (art. 81 e 97 Cost.) ed al nuovo sistema della contabilità armonizzata improntato a maggiore prudenza (All. 1 D.lgs. n. 118/2011, p. 9) dal quale emergono più rigorosi limiti al finanziamento della spesa mediante applicazione del risultato di amministrazione. Il sistema di finanziamento della spesa degli esercizi futuri più rigido impone di verificare che in ogni esercizio la copertura giuridica sia qualificata in termini di “sostenibilità finanziaria”. Sul punto, si rinvia alla decisione di parificazione del rendiconto 2015 e 2016 della Regione Campania, del. n.101/2018 (All. A, p.4 pag. 68). Relativamente ad altra richiesta di parere del comune con la quale si chiedono lumi circa “la possibilità per l’ente di accettare un atto di liberalità da parte di soggetti terzi” al fine di cofinanziare un progetto di opera pubblica, la Sezione dichiara l’inammissibilità oggettiva della stessa, escludendo qualsiasi possibilità di intervento nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell’esclusiva competenza dell’autorità che la svolge.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Lombardia, Brescia, Sezione II – Sentenza 14 aprile 2025, n. 324
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: