Approfondimento di Matteo Barbero

La cancellazione del pareggio di bilancio per gli enti locali

Servizi Comunali Pareggio di bilancio
di Barbero Matteo
04 Dicembre 2018

Approfondimento di Matteo Barbero                                                                          

La cancellazione del pareggio di bilancio per gli enti locali

Matteo Barbero

La cancellazione del pareggio di bilancio per gli enti locali, prevista dal disegno di legge di bilancio attualmente all’esame del Parlamento, oltre a rendere pienamente utilizzabile l’avanzo di amministrazione,  renderà  nuovamente disponibile anche la leva del debito per finanziare gli investimenti.

Come ogni azienda, infatti, anche quelle pubbliche possono ricorrere al debito per finanziare le proprie spese. Ma, in quanto aziende pubbliche di erogazione, sono soggette ad un regime di vincoli assai più stringenti di quelli che interessano le aziende (pubbliche e soprattutto private) aventi scopo di lucro.

Mentre per queste ultime il problema del debito è essenzialmente legato alla sua sostenibilità finanziaria, per le aziende pubbliche come gli enti locali l’aspetto prioritario è la destinazione delle somme acquisibili sul mercato finanziario. Ciò non significa, ovviamente, che un’azienda avente scopo di lucro possa indebitarsi per tutto, ma che in tal caso la valutazione circa la convenienza del ricorso al debito è connaturata alle finalità aziendali. Viceversa, per un azienda pubblica di erogazione che gestisce risorse pubbliche, l'assunzione di debiti potrebbe avvenire anche senza tenere conto della necessità di confrontare le utilità derivanti dall’operazione con i costi ad essa connessi. Il debito, infatti, presenta tratti peculiari rispetto alle altre fonti di finanziamento, in quanto genera a carico di chi lo contrae oneri a titolo di restituzione del capitale e (di norma) di corresponsione degli interessi.

Non a caso, quindi, il legislatore ha introdotto norme ad hoc per imporre alle aziende pubbliche di erogazione (e segnatamente agli enti locali) una duplice valutazione preliminare alla contrazione del debito: non solo una valutazione circa la sua sostenibilità finanziaria, ma anche una valutazione in ordine alla destinazione dei relativi proventi.

Sotto il primo profili, l’art. 204 del Tuel impone un limite rigido alla sostenibilità delle rate di ammortamento dei prestiti in essere, che si traduce nel divieto di contrarne di nuovi se ricorrono determinate condizioni.  In base a quest’ultima disposizione, gli enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello delle operazioni in essere (mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito, garanzie fideiussorie) ed assunto al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera una certa percentuale delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione del nuovo debito (per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate, mentre per gli enti di nuova istituzione rilevano i dati finanziari del bilancio di previsione). Il tetto all’indebitamento, ripetutamente modificato dal legislatore negli ultimi anni, è stato infine fissato al 10% a decorrere dal 2015.

Sotto il secondo profilo, vengono in considerazione le disposizioni di cui ai commi da 16 a 21, art. 3 della L. 350/2003, che fra l’altro precisano quali sono gli investimenti finanziabili a debito. La norma in commento sposa, al riguardo, un nozione abbastanza restrittiva, identificandola con quelle fattispecie cui faccia riscontro l'acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell'ente che effettua la spesa o almeno di un’altra pubblica amministrazione. Sono escluse, invece, le erogazioni a favore di privati, sia pure effettuate per favorirne gli investimenti.

23 novembre 2018

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