Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Imposte locali, fino a prova contraria pagano gli iscritti in catasto
Servizi Comunali ICI IMU TASIApprofondimento di Sergio Trovato
IMPOSTE LOCALI,
FINO A PROVA CONTRARIA PAGANO
GLI ISCRITTI IN CATASTO
Sergio Trovato
È tenuto a pagare l’Ici e le altre imposte locali il soggetto che risulta titolare dell'immobile dai registri catastali. L'iscrizione in catasto, però, rappresenta una mera presunzione, che può essere superata da chi è apparentemente titolare dell'immobile, purché fornisca una prova contraria per ottenere l'esonero dal pagamento dei tributi. Lo ha stabilito la commissione tributaria regionale di Roma, sezione XVI, con la sentenza 7330 del 23 ottobre 2018.
Per i giudici d’appello, nonostante il catasto abbia prettamente finalità fiscali, sia il diritto di proprietà sia gli altri diritti reali possono essere provati “in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi”. Come sostenuto anche in passato dalla Cassazione (sentenza 14420/2010), l'intestazione in catasto di un immobile a un soggetto “fa sorgere comunque una presunzione de facto sulla veridicità di tali risultanze". E’ posto a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria. Della stessa idea è la commissione regionale, secondo cui grava sui titolari degli immobili il compito di dimostrare la carenza del possesso di diritto. Qualora ciò avvenga, la “situazione di fatto prevale sulla presunzione iuris tantum collegata al dettato catastale”.
Va ricordato che l’Imu, così come l’Ici, è dovuta dai contribuenti per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso dell’immobile e in relazione ai mesi dell’anno per i quali il bene è stato posseduto. Se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese deve essere computato per intero. La prova della proprietà o della titolarità dell’immobile non dovrebbe essere data dalle iscrizioni catastali, ma dalle risultanze dei registri immobiliari. In caso di difformità è tenuto al pagamento dell’Imu il soggetto che risulti titolare da questi registri (commissione tributaria regionale di Roma, prima sezione, sentenza 90/2006). Quindi, per l’assoggettamento agli obblighi tributari non è probante l’iscrizione catastale. All’iscrizione in catasto non può che essere riconosciuto il valore di mero indizio o semplice presunzione.
Oltre al proprietario e all’usufruttuario, sono soggetti all’imposta municipale anche il superficiario, l’enfiteuta, il locatario finanziario, i titolari dei diritti di uso e abitazione, nonché il concessionario di aree demaniali. Rientra tra i diritti reali, poi, il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite, in base all’articolo 540 del Codice civile. Non è soggetto al prelievo fiscale, invece, il nudo proprietario dell'immobile. Allo stesso modo, non sono obbligati al pagamento dell’imposta il locatario, l'affittuario e il comodatario, in quanto non sono titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile, ma lo utilizzano sulla base di uno specifico contratto. L’utilizzo di un immobile o il possesso di fatto non possono essere inquadrati giuridicamente come diritto d’uso, il quale deve essere costituito per contratto, testamento o usucapione.
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