Storno e riemissione fattura elettronica intestata alla biblioteca comunale anziché al comune sede legale
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiQuesto ente ha approvato una deliberazione in giunta in via di urgenza (art. 42 comma 4) del tuel in data 20.09.2018. Entro il 19.11.2018 il consiglio comunale non avrà luogo in quanto il sindaco non ritiene opportuno convocare il consiglio per un unico punto relativo alla ratifica della deliberazione in quanto a fine mese di novembre e' previsto una variazione di assestamento generale al bilancio, in fase di avanzata istruttoria. Il segretario comunale ha suggerito al sindaco di reiterare, dopo il 19.11 la predetta deliberazione in giunta, nel frattempo decaduta, cioè di ripeterla con adeguata motivazione. Non essendo mai capitata la fattispecie in questione si chiede in via collaborativa se vi siano dei pareri e orientamenti che abbiano trattato il caso di deliberazioni reiterate e il vostro parere in merito.
Per dare risposta occorre stabilire se la delibera di variazione ha già prodotto, a seguito dell’esecuzione della stessa, eventuali spese e rapporti obbligatori da parte dell’Ente tramite i propri uffici verso terzi.
Infatti, ove ciò avvenga e la ratifica da parte del consiglio comunale non intervenga nei canonici successivi sessanta giorni dall’adozione da parte della giunta, l’art. 175 TUOEL prevede la decadenza della delibera giuntale e l’obbligo (“è tenuto” dice il comma 6 del citato articolo) del consiglio comunale ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
L'ipotesi prospettata nel quesito potrebbe, quindi ammettersi teoricamente, ma a condizione che non siano già sorti rapporti giuridici verso terzi per effetto della deliberazione già adottata.
Sul piano giuridico, comunque, anche se l’ipotesi teorica fosse possibile, comunque non vietata dalla legge, non si comprenderebbe l’urgenza di provvedere con un’altra delibera di giunta dopo che per oltre sessanta giorni la precedente non è stata portata in esecuzione, tanto che, a questo punto, varrebbe portare la variazione direttamente (all’interno) con quella generale che si ritiene di effettuare ad opera del consiglio comunale entro il 30 novembre.
Dr. Eugenio De Carlo 19/11/2018
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Ministero dell’Interno Dipartimenti per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Consiglio di Stato, sentenza n. 1946/2025
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