Un nuovo strumento di informazione e approfondimento sulla protezione dei dati personali
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Sempre ammesso l’accesso funzionale alla difesa, anche ai documenti di uno scioglimento per mafia: nota a Tar Sicilia n. 927/2018
Servizi Comunali AccessoApprofondimento di Alessandro
Sempre ammesso l’accesso funzionale alla difesa, anche ai documenti di uno scioglimento per mafia: nota a Tar Sicilia n. 927/2018
Alessandro Russo
Con la sentenza n. 927/2018 il Tar Sicilia sez. I ammette l’accesso agli atti istruttori che portavano alla scioglimento di un Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell’art. 143 TUEL.
Il Sindaco del Comune sciolto per mafia infatti chiedeva l’accesso agli atti del Consiglio dei Ministri motivandolo con esigenze di difesa nel potenziale ricorso avverso il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale.
Il Ministero dell’Interno rifiutava l’accesso in quanto i documenti richiesti sarebbero stati classificati come riservati e per questo motivo sottratti all’accesso, ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. m) DM 415/1994[1].
Il Tar Sicilia, Parlermo, sez. I con sentenza n. 327/2018 afferma che il ricorso è fondato.
Afferma infatti il Collegio: <<E’ affermazione comune in giurisprudenza quella per cui La norma di cui all'art. 3 c. 1, D.M. n. 415/1994, (recante il regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti all' accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24 c. 6 Legge n. 241/1990), deve essere interpretata in senso non strettamente letterale, giacché altrimenti sorgerebbero dubbi sulla sua legittimità, in quanto si determinerebbe una sottrazione sostanzialmente generalizzata alle richieste ostensive di quasi tutti i documenti formati dall'Amministrazione dell'Interno, con palese frustrazione delle finalità perseguite dalla Legge n. 241/1990>>[2].
Ma il Tar continua spiegando all’Amministrazione che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici[3].
Se poi al Governo è riconosciuta la facoltà di prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi, quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione alla sicurezza e alla difesa nazionale, questa sottrazione, che produce sacrificio del diritto d’accesso, deve necessariamente essere motivata, specifica e adeguatamente individuata.
<<Sono proprio i valori, di rango costituzionale, portati dal vigente articolo 24 c. 6 Legge n. 241/1990 ad imporre all’Amministrazione, (...), un bilanciamento esattamente opposto a quello esternato nel provvedimento impugnato: e a motivare, in modo rigoroso, l’esistenza di eventuali e concrete ragioni di eccezionale prevalenza dell’esigenza di riservatezza su quella della tutela in giudizio dei diritti e degli interessi del ricorrente.>>[4].
Non avendo l’Amministrazione allegato – né nella motivazione del provvedimento impugnato, né nella successiva difesa in giudizio - concrete ragioni di riservatezza, e trattandosi di giurisdizione su diritti (senza pertanto che sia necessaria una riedizione del potere), il Tar riconosce il diritto dell’ex Sindaco del Comune sciolto per infiltrazione mafiosa alla integrale ostensione dei provvedimenti oggetto dell’istanza, e per l’effetto condanna l’Amministrazione alla esibizione degli stessi.
27 novembre 2018
[1] Art. 3 c. 1 lett. m) DM 415/1994: <<Ai sensi dell'art. 8 c. 5 lett. c) DPCM n. 352/1992 ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: (…..) m) atti, documenti e note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali ...>>.
[2] Il Collegio cita espressamente ex multis Tar Sicilia n. 2418/2013, Tar Lazio n. 263/2012 e Tar Lombardia n. 873/2013.
[3] Vedi per tutte C.G.A. n. 722/2012.
[4] Cfr Tar Sicilia Palermo sez. I n. 927/2018 par. 4.2 ultimo periodo.
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: