Corte di cassazione, Sezione VI Civile – Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26579
Servizi Comunali Contenzioso tributarioMASSIMA
L'atto impositivo tributario presenta una sua specificità nell'ambito degli atti amministrativi, donde ad essi non consegue un'automatica applicabilità delle norme in tema di procedimento amministrativo (cfr. Cass. sez. 5, 18 settembre 2015, n. 18488), è sufficiente evidenziare come la sentenza impugnata si ponga in palese contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte(Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823), che, limitato l'ambito di applicabilità dell'art. 12, comma 7, della 1. n. 212/2000 ai soli casi di accessi, ispezioni o verifiche presso il locali del contribuente, hanno chiarito che «in tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto»
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