Secondo condivisibile giurisprudenza (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 12 maggio 2014 n. 2405; T.A.R. Emilia Romagna - Parma, 8 marzo 2011, nn. 66 e 67), l'approvazione di progetti di opere pubbliche rientra nella competenza gestoria dirigenziale, come disegnata dall'art. 107 comma 2 del TUEL, in relazione a "...tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale...", in quanto non riconducibile alle competenze consiliari o delle Giunte municipali, di cui, rispettivamente, ai precedenti art. 42 comma 2 e 48 commi 2 e 3 (cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2010, n. 15322).
Ciò specie l'ampliamento ove si tratti di opere previste nel programma triennale delle opere pubbliche ed inserite nei documenti di previsione, e quindi in atti fondamentali di Giunta e Consiglio comunale, con conseguente radicamento della competenza dirigenziale ai sensi del comma 3 dell'art. 107 TUEL.
La citata giurisprudenza ha ritenuto legittima l’approvazione del progetto tecnico definitivo ed esecutivo dei lavori perché gli atti di approvazione dei progetti di opere pubbliche e gli atti espropriativi rientrano nella sfera gestoria dirigenziale.
Sempre la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV - sentenza 19 giugno 2014 n. 3116; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, sent. n. 7132 del 2010), ha evidenziato che l’approvazione del progetto preliminare è di competenza della Giunta comunale, tranne i casi in cui il progetto approvato comporti una variante urbanistica scattando in tale caso la competenza dell’organo consiliare. Gli ulteriori livelli di approvazione sono quindi, del dirigente/Resp. servizio competente, salvo che il livello definitivo implichi alcune scelte connotate da margini di discrezionalità amministrativa, in tal caso potendosi configurare la competenza della giunta, mentre il livello di maggior dettaglio o esecutivo è prerogativa tipicamente gestionale dell’Ufficio tecnico in quanto implicante valutazioni essenzialmente tecniche.
Dr. Eugenio De Carlo 21/11/2018