Suddivisione di un lavoro di uno stesso edificio in due momenti

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
30 Novembre 2018

DOMANDA:

Se i lavori di ristrutturazione su uno stesso edificio viene eseguito, in funzione delle risorse di bilancio, prima per circa € 120.000,00 poi successivamente (dopo circa un anno) per altri € 130.000; può essere denominato 1° stralcio (o lotto) ne poi 2° stralcio, oppure questo va ad inficiare la suddivisione delle sogli di tipologia di appalto (art. 36 comma 2) lett. b, d.lgs 50.2016?

 

Nel caso invece di appalto per le manutenzione edile degli edifici comunali per un importo al di sotto di € 150.000,00, nel caso in cui vi è la necessità di effettuare altre manutenzioni è possibile affidare alla medesima ditta con incarico diretto allo stesso sconto di gara art. 36 comma a) ?

 

 

RISPOSTA:

La regola generale della suddivisione in lotti, contenuta nell’art. 51 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, risponde ai principi comunitari, esplicitati all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, del favor partecipationis alle procedure d’appalto da parte delle micro, piccole e medie imprese, nonché di proporzionalità e di non discriminazione.

 

Nell’ipotesi in cui la stazione appaltante, a seguito di valutazione discrezionale, decida di non suddividere l’appalto in lotti, ai sensi del medesimo art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sussiste in capo all’amministrazione stessa l’onere di motivare adeguatamente tale scelta nel rispetto dei canoni dell’agire amministrativo di ragionevolezza, di proporzionalità, nonché di adeguatezza dell’istruttoria (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 16 marzo 2016, n. 1081; TAR Campania - Napoli, Sezione III, 1 dicembre 2016, n. 5550; TAR Lazio – Roma, Sezione II, 27 settembre 2016, n. 9952).

 

E’, comunque, da escludere in quanto illegittima la decisione di accorpare in un unico lotto l’appalto con stringenti caratteristiche tecnico-funzionali e di prodotti aventi tutt’altre caratteristiche, rispetto ai quali esiste una più ampia offerta sul mercato.

 

Dunque, il principio della suddivisione in lotti di un appalto può essere derogato attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione della discrezionalità della Stazione Appaltante, sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria, in ordine alla decisone di frazionare o meno un appalto “di grosse dimensioni” in lotti (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 2044/3.4.2018 nella quale sono stati richiamati i dettami previsti dall'art. 51 citato per il quale la Stazione Appaltante, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, devono suddividere gli appalti in lotti funzionali ma possono anche non farlo motivando la scelta all'interno del bando di gara o nella lettera di invito. Nel caso di specie, il CdS, sez. V, ha escluso che la disciplina di gara contestata possa produrre effetti restrittivi della concorrenza in danno alle micro-piccole e medie imprese, stante il valore economico oggettivamente modesto dell’appalto (€ 344.265,00 nel triennio). Ad avviso del Consiglio di Stato, la scelta di non frazionare l’appalto in lotti, nel caso in cui l'unitarietà sia imposta dall'oggetto dell'appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalla situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare, può ritenersi ragionevole e non illogica o arbitraria: non può sottacersi infatti, sotto altro concorrente profilo, che le attività prestazionali oggetto dei servizi non esigono specializzazioni, né qualifiche particolari che impongano, giustificano o rendano anche solo opportuna una suddivisione in lotti.

 

Ciò premesso, non è escluso di per sé la suddivisione in lotti, purchè ciò sia appunto motivato nel senso suddetto, atteso che l’art. 35 del Codice in ordine  alle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti dispone, al comma 9, per i contratti relativi a lavori:

 

a) quando un'opera prevista può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

 

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai comini 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

 

 

Dott. Eugenio De Carlo 16/11/2018

 

Risposta

DOMANDA CHIARIMENTO 19/11/2018:

Se l'Amministrazione motiva di dividere in due lotti, la soglia per la tipologia di gara esempio superiore di € 1.000.000,00, si individua sommando i due lotti, cioè se ammontano a € 600.000,00 cadauno con un totale di € 1.200.000,00. L'individuazione del tipo di gara si deve fare appunto sulla somma, cioè non è possibile se la risorsa in bilancio è per solo un lotto con base d'asta di € 600.000,00 fare una gara con la tipologia di € da 150.000,00 a 1.000.000,00?

 

 

RISPOSTA CHIARIMENTO:

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di investimento sono imputati all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili, l’inerenza tra l’entrata accertata a titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi accantonamenti al fondo pluriennale vincolato (rinvio al principio di cui al punto 5.4 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

 

Nel caso in cui le leggi consentano agli enti di indebitarsi in relazione ad obbligazioni già scadute contabilizzate in esercizi precedenti non si dà luogo all’istituzione del fondo pluriennale vincolato.

 

Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all’ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l’entrata è interamente accertata e imputata nell’esercizio in cui le somme sono rese disponibili.  A fronte dell’indicato accertamento, l’ente registra, tra le spese, l’impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell’ente, consentendo la rilevazione contabile dell’incasso derivante dal prestito. A fronte dell’impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l’accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito .

 

Quindi, se l'opera è finanziata solo in parte, mediante mutuo e/o finanziamento regionale ecc,si dovrà considerare la procedura in funzione dell'effettive disponibilità finanziarie a bilancio e da impegnare, in quanto l'eventuale opera o lotto di completamento sarà posto in gara solo quando il finanziamento sarà certo. Viceversa, ove la suddivisione sia completamente finanziata opererà la regola evidenziata in principio di risposta.   

 

 

Dott. Eugenio De Carlo 20/11/2018

 

 

DOMANDA CHIARIMENTO 21/11/2018:

Riferimento per tipo di gara.

Se ci sono due lotti esempio di € 600.000 cadauno (totale € 1.200.000,00), la gara del primo lotto deve essere effettuata con il sistema indicato nell'art. 36 comma 2 lett. c) o lett. d), d.lgs 50.2016?

 

 

RISPOSTA CHIARIMENTO:

In base al criterio di computo di cui all’art. 35 comma 9 lett. a) del Codice (quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti), si ritiene applicabile il sistema di cui al comma 2 lett. d) dell’art. 36  per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a).

 

 

Dott. Eugenio De Carlo 21/11/2018

 

 

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