Approfondimento di Matteo Barbero

Corsa contro il tempo per il primo check annuale sulle partecipazioni societarie detenute dalle P.A.

Servizi Comunali Partecipazioni
di Barbero Matteo
10 Dicembre 2018

Approfondimento di Matteo Barbero                                                                        

Corsa contro il tempo per il primo check annuale sulle partecipazioni societarie detenute dalle P.A.

 Matteo Barbero

 

Corsa contro il tempo per il primo check annuale sulle partecipazioni societarie detenute dalle P.A. Il traguardo, infatti, deve essere centrato entro il prossimo 31 dicembre, a pena di pesanti sanzioni pecuniarie. Per orientarsi, occorre fare riferimento alle linee guida diffuse da Mef e Corte dei conti, anche se rimangono alcuni punti oscuri.

La materia è disciplinata dal dlgs 175/2016, che ha imposto la revisione periodica delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, al fine di individuare quelle da dismettere in quanto non rientranti nelle categorie ammesse, ovvero prive dei requisiti che ne consentono il mantenimento (ad esempio, perché non hanno dipendenti, presentano un fatturato basso, svolgono attività analoghe o similari ad altre  società partecipate  o  enti pubblici strumentali, oppure hanno registrato perdite negli ultimi tre esercizi). 

Dopo il piano straordinario, che doveva essere presentato entro il 30 settembre 2017, il prossimo 31 dicembre è la scadenza prevista dall’art. 20 per la prima revisione periodica, che deve essere predisposta con riferimento alle partecipazioni detenute alla fine del 2017 e poi annualmente aggiornata.

Nelle scorse settimane, il Mef ha diffuso le linee-guida sull’adempimento, condivise anche dalla Corte dei conti, che contengono alcuni importanti chiarimenti. In particolare, viene specificato come devono considerate le partecipate indirette, che devono essere incluse nella revisione se detenute attraverso una “tramite” oggetto di controllo sia solitario che congiunto da parte della pa. In questo secondo caso, le amministrazioni ”sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari”.

Altre puntualizzazioni riguardano le quotate, soggette ad un regime meno restrittivo: non possono essere considerate tali  quelle che hanno avviato la procedura di quotazione di strumenti finanziari dopo il 23 settembre 2016 e neppure quelle che, pur avendo adottato entro la data del 30 giugno 2016 atti volti all'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, non hanno concluso il procedimento entro il 23 settembre 2017. Infine, se una società ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, la società cesserà di essere considerata ‘quotata' dal momento della scadenza dei predetti strumenti finanziari.  Da segnalare anche la puntuale ricognizione delle voci rilevanti per la definizione di fatturato, che aveva posto non pochi problemi in caso di holding e di società finanziarie.

Secondo le linee guida, per gli enti locali la revisione deve essere approvata dal consiglio, il che ripropone l’incognita sulla necessità o meno del parere dei revisori. A favore della prima tesi, si sono schierate l’Anci, ma soprattutto la Corte dei conti: in particolare, la Sezione regionale di controllo dell’Emilia Romagna, nella deliberazione n. 3/2018, ha rilevato “l’opportunità di acquisire il parere dell’organo di revisione con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal dlgs 175”.

E’ bene ricordare che  la mancata adozione degli atti comporta  la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000  a  un  massimo  di euro 500.000, salvo  il  danno  eventualmente  rilevato  dalla  Corte  dei  conti.

30 novembre 2018

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