Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Corretto uso delle targhe prova: risponde il Ministro Toninelli
Servizi Comunali Codice della stradaApprofondimento di Marco Massavelli
Corretto uso delle targhe prova: risponde il Ministro Toninelli
Marco Massavelli
Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, in data 5 novembre, ha risposto ad una interrogazione scritta, presentata in Senato, nel mese di giugno, sull’uso della “targa prova” per la circolazione dei veicoli già immatricolati.
Con parere del 30 marzo 2018, il Ministero dell'interno ha risposto ad una richiesta di chiarimenti circa l'uso della targa prova sui veicoli sprovvisti di copertura RCA, specificando che, diversamente dalla prassi ormai consolidata, l'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo 98, codice della strada, ha il solo scopo di evitare di munire della carta di circolazione un veicolo che circola su strada per determinate esigenze, e che possono circolare con targa prova esclusivamente i veicoli non immatricolati, e in genere i veicoli privi di carta di circolazione, compresi quelli per i quali, in conseguenza di variazioni tecniche, essa deve essere aggiornata.
Il parere sancisce quindi l'invalidità dell'autorizzazione di prova se questa viene adoperata per spostare o testare un veicolo usato e già immatricolato.
Alcuni Senatori hanno espresso perplessità relativamente all’impossibilità, per le officine, di poter utilizzare la targa prova per testare un veicolo in riparazione: questa interpretazione danneggia tutti i soggetti che attualmente utilizzano, nel rispetto dell'articolo 1, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, l'autorizzazione di prova per motivi di lavoro su veicoli immatricolati, come ad esempio commercianti di automobili usate, esercenti di officine di riparazione e carrozzerie.
Il parere del Ministero sembra palesemente in contrasto con la normativa citata, in considerazione del fatto che i veicoli da testare da parte di officine, produttori di pneumatici e di allestimenti per verificarne il corretto funzionamento, e di commercianti di auto usate per far provare l'auto su strada a possibili acquirenti, sono già immatricolati.
Si è chiesto, quindi, al Ministero, di chiarire definitivamente e univocamente se i soggetti di cui all'articolo 1, D.P.R. n. 474 del 2001, sono autorizzati a circolare, per esigenze strettamente connesse alla propria attività lavorativa, con veicoli muniti di targa di prova, anche se immatricolati.
La risposta del Ministero ha evidenziato il diffuso fenomeno di abuso nell'utilizzo delle autorizzazioni alla circolazione di prova, ravvisando, quindi, l'esigenza di adottare misure correttive alla vigente disciplina, finalizzate, da un lato, a contrastare tale fenomeno e dall'altro, a garantire che gli operatori del settore possano continuare ad utilizzare in piena legalità le targhe di prova. In quest'ottica ha annunciato un tavolo tecnico, al quale è stato affidato il compito di redigere uno schema di decreto recante modifiche al D.P.R. n. 474 del 2001 e il cui scopo è anche quello di definire le modalità e i termini di utilizzo delle targhe di prova sui veicoli immatricolati.
Nelle more dell'adozione delle citate modifiche, in considerazione della necessità di evitare l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori agli operatori del settore, il Ministero dell’Interno ha provveduto a diramare disposizioni con le quali ha richiesto agli organi di polizia di evitare per il momento ogni azione sanzionatoria ed economicamente pregiudizievole nei confronti degli operatori del settore che agiscono secondo la prassi consolidata di utilizzare le targhe prova anche su veicoli già immatricolati ma sprovvisti di copertura assicurativa.
30 novembre 2018
ANCI – 29 maggio 2025
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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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