Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Accertamenti validi con firma a stampa di enti e concessionari
Servizi Comunali Accertamenti Avvisi accertamento Procedimenti amministrativiApprofondimento di Sergio Trovato
ACCERTAMENTI VALIDI CON FIRMA A STAMPA
DI ENTI E CONCESSIONARI
Sergio Trovato
Gli avvisi di accertamento emanati dagli enti locali possono essere sottoscritti con la firma a stampa del funzionario responsabile e hanno la stessa validità di quelli sottoscritti con firma autografa. Per la validità degli atti di accertamento è richiesto che gli stessi siano emessi da sistemi automatizzati. La firma a stampa deve essere autorizzata con provvedimento di livello dirigenziale, i cui estremi devono essere riportati negli atti impositivi. Non c'è alcun motivo per escludere che la firma a stampa possa essere apposta anche sugli atti emanati dai concessionari, autorizzata con un apposito atto adottato dalla società affidataria. Non serve alcun provvedimento se gli atti vengono sottoscritti dal legale rappresentante, perché non c’è una delega di funzioni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 30050 del 21 novembre 2018.
La questione della firma degli atti impositivi viene spesso sollevata dai contribuenti e ha creato tanto contenzioso. Per i giudici di piazza Cavour, la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Hanno chiarito che la disposizione che consente la firma a stampa, vale a dire l’articolo 1, comma 87, della legge 549/1995, è una “norma speciale, non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia”, purché il nominativo del funzionario responsabile venga individuato con un provvedimento di livello dirigenziale. Questa regola si applica “non solo nel caso di gestione diretta, ma anche nel caso di gestione in concessione della potestà impositiva”. Infatti, nonostante ex lege il richiesto provvedimento di livello dirigenziale si riferisca a un atto della pubblica amministrazione, secondo la Cassazione, lo stesso principio vale nel caso in cui l’imposta sia gestita da un concessionario. In questo caso sugli atti la firma autografa può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, “purché tale nominativo, nonché la fonte dei dati, risultino indicati in un apposito atto sottoscritto dal concessionario (o da altro soggetto che da questi abbia ricevuto il relativo potere)”. All’atto del concessionario deve essere riconosciuta la stessa funzione assolta nelle ipotesi di gestione diretta dell’imposta da parte dell’ente pubblico. Non è richiesta una nomina ad hoc, però, qualora il legale rappresentante della società concessionaria abbia “mantenuto la responsabilità direttamente su di sé” della relativa procedura automatizzata. Mentre in un caso c’è delega di poteri al dirigente pubblico, nell’altro il potere discende dalla carica ricoperta nell’ambito dell’organigramma della società. Pertanto, per l’amministratore unico della società concessionaria non è richiesto alcun provvedimento di nomina per la firma a stampa sugli atti. Del resto la verifica della sua nomina, quale legale rappresentante, può essere effettuata tramite il Registro delle imprese, istituito presso le Camere di commercio.
3 dicembre 2018
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Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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