Trattamento accessorio dipendente comunale in convenzione (scavalco condiviso) con la Regione
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del Dott. Alessandro Corucci
QuesitiUna signora da poco cittadina italiana ha fatto trascrivere il suo atto di matrimonio celebrato in India. Sull'atto non vi erano indicazioni sul regime patrimoniale. Oggi mi perviene da un notaio italiano un atto da annotare, dal titolo "Convenzione matrimoniale per mutamento di regime patrimoniale fra i coniugi". Dopo la premessa, con l'atto si conviene (cito testualmente): a) che i rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge italiana b) che il proprio regime patrimoniale sia quello di separazione dei beni, in conformità peraltro a quello in vigore in India, conservando pertanto ciascun coniuge la titolarità esclusiva dei beni già in diritto di proprietà degli stessi. Ai sensi dell'annotazione, cosa devo annotare: hanno stipulato convenzioni matrimoniale oppure hanno scelto il regime della separazione dei beni o altro (tipo hanno scelto l'applicazione della legge italiana)? io sono più propensa per "convenzioni matrimoniali" visto che hanno previsto più cose con un unico atto e non solo la separazione dei beni.
Il regime patrimoniale dei coniugi è regolato dall’art. 30 della legge 218/95.
In assenza di alcuna indicazione, l’articolo di cui sopra prevede i rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali.
I coniugi possono altresì convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui uno di essi è cittadino o in cui uno di essi risiede.
Nello specifico, in aderenza con quanto previsto dalla citata legge 218/95, i coniugi chiedono l’applicazione della legge italiana ai loro rapporti patrimoniali e, particolarmente, il regime della separazione dei beni.
Si consiglia di effettuare l’annotazione con riferimento alla scelta del regime di separazione dei beni secondo la legge italiana.
Con riferimento alla conformità alla legge vigente in India, si ritiene che lo stesso sia annotabile ancorchè privo di effetti nei confronti dell’ordinamento italiano.
Dott. Alessandro Corucci 29/11/2018
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Commissario straordinario ricostruzione post sisma 2016 - Ordinanza attuativa Fondo PNC Area Sisma 10 aprile 2025, n. 114
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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