In base a recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1937 del 28 marzo 2018, l’economicità dell’affidamento giustifica la deroga alle convenzioni Consip.
Quanto agli acquisiti sul MEPA, in base a taluni pareri della Corte dei conti sono legittimi acquisti fuori dal Mepa se più convenienti (cfr. Corte dei Conti, sez. contr. dell’Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 286 depositata il 17 dicembre 2013). In base a quest’indirizzo, l’acquisto fuori dal Mepa è legittimo quindi quando la p.a. riesca a dimostrare l’effettiva convenienza economica di tale scelta e tale condizione dovrà essere dettagliata e descritta analiticamente nella motivazione dell’atto.
Inoltre, con la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto 29 maggio 2017, n. 348, è stata ammessa alla possibilità di acquistare, al di fuori del Mercato elettronico (MePa) e della convenzione stipulata attraverso la Consip, il gasolio e la benzina per i mezzi comunali, a prezzi più vantaggiosi.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, tuttavia, alla luce delle recenti disposizioni introdotte dalla “spending review”, per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ed in economia, gli enti locali hanno l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328, d.p.r. 207/2010.
L’unica ipotesi in cui sono da ritenersi consentite procedure autonome è quella in cui il bene e/o servizio non sia disponibile sul Mepa, ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità dell’amministrazione procedente.
Quanto all’abolizione della scheda carburanti, questa ha ragioni antielusive fiscali per evitare arginare il fenomeno dell’evasione IVA, nonché di ridurre le frodi fiscali nel settore dei carburanti, già da tempo si vocifera di un possibile rinvio dell’obbligo di fattura elettronica, vera e propria rivoluzione sia per i contribuenti che per gli esercenti, ma non incide sulla facoltà di scelta delle opzioni commerciali offerte dal mercato compatibili con il sistema di fatturazione vigente.
Dr. Eugenio De Carlo 04/12/2018