Anche le persone singole possono adottare minori stranieri in situazione di abbandono
Corte Costituzionale – Sentenza 21 marzo 2025, n. 33 e comunicato
Risposta al quesito del Dott. Vincenzo Cuzzola
Quesiti
Abbiamo qualche difficoltà a capire come gestire la seguente situazione ai fini IVA:
Nell’anno 2018 il nostro Ente ha gestito direttamente il servizio delle Colonie Estive. Il servizio ha previsto come spesa l’appalto del servizio di trasporto ad idonea ditta e del servizio di assistenza ad una cooperativa. Gli utenti che hanno usufruito del servizio hanno versato una quota di partecipazione all’Ente.
La ditta che ha eseguito il trasporto ha fatturato con aliquota 10%
La coop. che ha effettuato il servizio di assistenza ha fatturato al 5%
I corrispettivi incassati a fronte di tale servizio sono stati registrati come esenti da imposta ai sensi dell’ art. 10, punto n. 21 della L. 326/1958.
Gestendo dunque l’Ente un servizio esente, si ha l’obbligo del calcolo del PRORATA ? (una diversa percentuale di detraibilità)
Come opera questa percentuale? Solo sul servizio in questione? Cioè solo sull’IVA degli acquisti inerenti le colonie estive?
Come opera il prorata con lo split payment?
Come si calcola la percentuale del prorata se nell’anno precedente non c’erano operazioni esenti?
Abbiamo diversi dubbi in merito, vi chiediamo cortesemente, per quanto possibile, di fornirci dei chiarimenti normativi e tecnici al riguardo.
Con riferimento ai quesiti posti, si evidenzia come l’art. 36 (esercizio di più attività) del D.P.R. 633/1972, preveda espressamente che: “i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all’Ufficio nella dichiarazione relativa all’anno precedente. In tal caso la detrazione di cui all’art.19 spetta a condizione che la contabilità sia gestita con contabilità separata”.
Pertanto, i corrispettivi incassati in esenzione, ai sensi dell’art. 10, punto 21 del decreto IVA, determineranno la percentuale di indetraibilità dell’imposta, in sede di dichiarazione annuale.
Tale percentuale sarà calcolata come rapporto tra i ricavi in esenzione ed il totale dei ricavi scaturenti dalle attività di natura commerciale svolte dall’Ente.
Si evidenzia inoltre che, se l’ente in attuazione del disposto normativo di cui all’art.36, dovesse gestire i servizi commerciali con diversi gestionali, dunque avendo contabilità separate, i costi relativi ai servizi i cui incassi sono in esenzione, non danno diritto alla detrazione d’imposta.
Dott.Vincenzo Cuzzola 30/11/2018
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