Falsa attestazione della presenza in servi­zio

Corte di Cassazione Penale, Sezione VI – Sentenza 16 ottobre 2018, n. 52207

Servizi Comunali Trattamento giuridico
di Redazione: Galli Gianluca
06 Dicembre 2018

MASSIMA

L'art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha inserito nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 55-quinquies, rubricato «False attestazioni o certificazioni», nel quale è dettata una specifica disciplina, anche penalistica, per la falsa attestazione della propria presenza in servizio da parte del lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione. In particolare, l'art. 55-quinquies, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 150 del 2009, recita: «Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altra modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante un certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

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