Corte di Cassazione Penale, Sezione VI – Sentenza 16 ottobre 2018, n. 52207
Servizi Comunali Trattamento giuridicoMASSIMA
L'art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha inserito nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 55-quinquies, rubricato «False attestazioni o certificazioni», nel quale è dettata una specifica disciplina, anche penalistica, per la falsa attestazione della propria presenza in servizio da parte del lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione. In particolare, l'art. 55-quinquies, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 150 del 2009, recita: «Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altra modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante un certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 17 aprile 2025
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 17 aprile 2025
ANAC – 31 marzo 2025 (Delibera n. 89 del 11 marzo 2025)
Consiglio di Stato, Sezione IV – Sentenza 24 febbraio 2025, n. 1563
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: