Indennità mensile di funzione per il Sindaco

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l' Abruzzo – Sentenza 12 ottobre 2018, n. 117

Servizi Comunali Indennità varie
di Redazione: Galli Gianluca
07 Dicembre 2018

MASSIMA

L’art. 82, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), riconosce, tra gli altri, al Sindaco un’indennità mensile di funzione. Tale indennità è, tuttavia, dimezzata per gli amministratori che siano “lavoratori dipendenti [e] che non abbiano richiesto l'aspettativa”.
Al riguardo, deve precisarsi che l’amministrazione comunale, in occasione della programmazione delle spese, imputa e stanzia le minori somme necessarie per l’indennità mensile dovuta al Sindaco, qualora lavoratore dipendente in servizio. Costituisce onere dell’interessato comunicare l’autorizzazione all’eventuale collocamento in aspettativa senza assegni e verificarne l’effettiva ricezione da parte dell’amministrazione comunale, di cui, peraltro, è il vertice, dell’eventuale collocamento in aspettativa senza assegni. Onere particolarmente rilevante e non sicuramente gravoso, considerando, altresì, la mancanza di una specifica richiesta per attivare l’impegno di spesa per il riconoscimento delle indennità di pertinenza degli amministratori.
In conformità con quanto sostenuto, inoltre, dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Molise, “la mancata assunzione preventiva di un formale atto di impegno delle somme relative alla differenza tra i valori delle indennità corrisposte e quelle complessivamente dovute negli esercizi finanziari in cui il mandato è stato espletato determinano, alla fine dei singoli esercizi, la costituzione di economie di bilancio che concorrono a formare il risultato contabile di amministrazione (argomentando secondo l’art. 190, comma 2, del TUEL) di cui è vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate entro il termine dell’esercizio ai sensi dell’art. 183 (comma 2)” (parere del 10 novembre 2009, n. 61).
Pertanto, in difetto di specifica prenotazione e impegno, a seguito di richiesta intervenuta successivamente, deve negarsi l’imputazione al bilancio dell’esercizio corrente di un’integrazione dello stanziamento già effettuato per lo stesso titolo al fine di garantire la copertura finanziaria del maggiore onere così emergente.

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