Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Doppio premio per le amministrazioni puntuali nell’approvare bilanci e rendiconti
Servizi Comunali Bilancio preventivoApprofondimento di Matteo Barbero
Doppio premio per le amministrazioni puntuali nell’approvare bilanci e rendiconti
Matteo Barbero
Doppio premio per le amministrazioni puntuali nell’approvare bilanci e rendiconti. La manovra in corso di approvazione, infatti, aggiunge nuove agevolazioni a quelle già previste dal D.L. 50/2017. Anche se la modifica entrerà in vigore solo dal prossimo 1° gennaio, i suoi effetti retroagiranno a favore delle amministrazioni che riusciranno a varare il preventivo 2019-2021 entro il prossimo 31 dicembre.
Nel corso dei lavori alla Camera, al disegno di legge di bilancio è stata aggiunta una norma che prevede importanti semplificazioni per i comuni e le loro forme associative (unioni e comunità montane) che approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento e il rendiconto entro il 30 aprile dell’anno successivo.
In tali casi, verranno disapplicate le seguenti norme:
a) art. 5, commi 4 e 5, della L. 67/1987 (obbligo di comunicare al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, al momento previsto per i soli comuni con più di 40.000 abitanti);
b) art. 2, comma 594, della L. 244/2007 (obbligo di approvare piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio, delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali);
c) art. 6, commi 12 e 14, del D.L. 78/2010 (contenimento delle spese di missione e per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi);
d) art. 12, comma 1-ter, del D.L. 98/2011 (limitazione all’acquisito di beni immobili);
e) art. 5, comma 2, del D.L. 95/2012 (contenimento delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi);
f) art. 24 del D.L. 66/2014 (limitazioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili).
Particolarmente rilevanti appaiono l'eliminazione dei tetti di spesa per le autovetture (che tanti problemi hanno creato specialmente ai piccoli comuni) e dei limiti agli acquisti di immobili (che spesso si sono tradotti nell’impossibilità di portare avanti progetti anche importanti di riqualificazione).
Le nuove semplificazioni si aggiungono a quelle già previste dall’art. 21-bis del D.L. 50/2017, riguardo alle spese per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni, formazione e spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione.
Poiché l'emendamento fa decorrere i propri effetti dall'esercizio 2019, si ritiene che esso valga anche per gli enti che approveranno il bilancio relativo al prossimo triennio entro il 31 dicembre 2018. A tal fine, ovviamente, bisognerà attendere l’approvazione della legge di bilancio ed andare successivamente in variazione.
7 dicembre 2018
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