Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Mercatini natalizi. Quale sicurezza?
Servizi Comunali Polizia amministrativa Pubblica sicurezzaApprofondimento di Ambrogio Fichera
MERCATINI NATALIZI
Quale sicurezza?
Ambrogio Fichera
Particolarmente presente nel nord Europa, si è largamente diffusa anche nel nostro paese l’iniziativa dell’organizzazione di mercatini natalizi durante tutto il mese di dicembre.
Anche sulla spinta delle recenti problematiche legate all’ordine pubblico e alla prevenzione degli attentati di matrice terroristica si è assistito recentemente ad una estensione della nozione di “riunione in luogo pubblico” e, conseguentemente, del campo di applicazione dell’Art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), il quale prevede l’avviso preventivo della manifestazione da dare al Questore da parte degli organizzatori, applicabile a tutte le manifestazioni e gli eventi in luogo pubblico che non rientrano nella categoria del “pubblico spettacolo”.
Questo nuovo orientamento trova il suo fondamento nella Direttiva del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2017, ora sostituita dalla direttiva del 18 luglio 2018. Alla comunicazione preventiva, che sicuramente deve avvenire ben prima dei tre giorni indicati dall’Art 18 T.U.L.P.S., devono ora essere assoggettati tutti gli eventi, come appunto i mercatini natalizi, che non si configurano come attività di pubblico spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S., ma che, indipendentemente dalla loro tipologia e dal grado di affollamento, possono ragionevolmente far prefigurare particolari profili critici, i quali richiedono la giusta attenzione, al fine di poter verificare la sussistenza delle condizioni ottimali di sicurezza, tenuto conto che, e non bisogna mai dimenticarlo, il bene primario da tutelare in occasione di questi eventi è costituito dall’incolumità delle persone.
La valutazione relativa alle misure di safety e security da adottare dovrà essere condotta caso per caso, partendo da una individuazione dei rischi potenziali per la pubblica incolumità secondo criteri di comune buon senso e di esperienza, come indicato dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/005089 del 14/3/2013.
Pertanto, per tutte le manifestazioni che per la loro natura, dimensione, numero di partecipanti, caratteristiche dei luoghi di svolgimento possono costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, dovranno essere approntare, a cura dell’organizzatore, misure di safety e security e predisposti piani di gestione delle emergenze sulla cui congruità e sufficienza dovrà pronunciarsi l’autorità comunale in sede di istruttoria del provvedimento di concessione per l’occupazione del suolo pubblico.
Per gli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte, sarà il Questore ad interessare il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il quale, integrato dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, dovrà indicare le eventuali misure di safety e security integrative del generale dispositivo di sicurezza.
Per la individuazione delle misure da adottare, con particolare riferimento ai mercatini, gli organizzatori dovranno fare riferimento alle indicazioni contenute nella linee guida allegate alla citata Direttiva del 18 luglio 2018, ponendo particolare attenzione ai requisiti essenziali elencati al paragrafo 9, riferito alle manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati, nelle quali non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti.
I requisiti essenziali sono i seguenti:
- divieto di detenzione nell’ambito del singolo banco o auto negozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.,
- rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL,
- gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell’arte; tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione,
- disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m2 di area coperta ed utilizzata.
10 dicembre 2018
ANCI – 29 maggio 2025
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