Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Le delibere tariffarie non vanno allegate agli accertamenti
Servizi Comunali Avvisi accertamentoApprofondimento di Sergio Trovato
LE DELIBERE TARIFFARIE
NON VANNO ALLEGATE AGLI ACCERTAMENTI
Sergio Trovato
È legittimo l'avviso di accertamento emanato dal comune di Milano nonostante non abbia allegato all'atto la delibera con la quale ha determinato le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità. Agli atti impositivi devono essere allegati i documenti non conosciuti e non conoscibili dai contribuenti. Quindi, è escluso l'obbligo di allegazione per le delibere su aliquote e tariffe che devono essere necessariamente pubblicate. È quanto ha affermato la Corte di cassazione, con la sentenza 30053 del 21 novembre 2018.
Per i giudici di piazza Cavour, le delibere comunali relative alla determinazione delle tariffe “non rientrano tra i documenti che debbono essere allegati agli avvisi di accertamento, atteso che si tratta di atti amministrativi di carattere generale”. L'obbligo di allegazione imposto dall'articolo 7 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) riguarda “gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili”. In effetti, l’obbligo di allegazione agli avvisi d'accertamento degli atti cui si fa riferimento nella motivazione, in base al citato articolo 7, non si estende anche gli atti generali come le delibere comunali, la cui conoscibilità si ritiene presunta. La loro affissione all'albo pretorio, effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, costituisce una forma di pubblicità di per sé esaustiva ai fini della presunzione di piena conoscenza erga omnes. Si tratta infatti di atti a contenuto generale che costituiscono un presupposto dell'avviso di accertamento e non un elemento motivazionale dello stesso. L’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 3 della legge 241/1990. Ma la motivazione e l’allegazione non é richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. Nello specifico, l’onere di allegazione posto a carico dell’amministrazione si riferisce agli atti che rappresentano la motivazione della pretesa tributaria e non agli atti di carattere normativo o regolamentare. Ancora oggi, però, è dibattuta la questione relativa alla motivazione delle delibere, soprattutto per quelle adottate in materia di tassa rifiuti, tra giudici di legittimità e di merito e anche tra giudici amministrativi. Per esempio, il Tar per l’Emilia Romagna (sentenza 1056/2015) ha sostenuto che la delibera che fissa le tariffe della tassa rifiuti deve essere motivata e deve indicare i costi di esercizio dell’anno precedente, le stime dell’anno di competenza, il gettito della tassa e le ragioni dell’eventuale aumento dei costi e delle tariffe. Il Tar per la Puglia (sentenza 1238/2013), invece, ha stabilito che il comune non è tenuto a motivare l'aumento delle tariffe Tarsu. L'aumento può essere giustificato dalla necessità di coprire i costi del servizio. In senso contrario si è espresso il Consiglio di Stato (sentenze 5616/2010 e 504/2015)), secondo cui l’aumento delle tariffe va sempre motivato. Mentre per la Cassazione (sentenza 22804/2006; ordinanza 26132/2011) è escluso questo adempimento per gli atti generali.
10 dicembre 2018
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